dal nostro inviato a Milano – il tema della pubblicità sul gioco, dopo le linee guida proposte dall’Agcom, verrà affrontato all’incontro annuale dello Iap, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, in corso di svolgimento a Milano. Vincenzo Guggino, segretario generale dello Iap, ha dichiarato ad Agimeg che presto ci sarà un incontro Iap-Agcom per la corretta interpretazione delle suddette linee guida. Sono infatti diversi i punti che si prestano a varie interpretazioni e quindi è necessario fare chiarezza. Guggino ha anche evidenziato come una pubblicità corretta e consapevole sia uno strumento importante a tutela del consumatore. Oggi la pubblicità in Italia, dopo l’intervento dell’Agcom, successivo a quanto proposto nel Decreto Dignità del luglio scorso, è così regolata:
Resta vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto commerciale del gioco con vincita in denaro effettuata dagli influencer. Stop anche a gadget brandizzati.
Agcom ha stilato però anche una serie di esclusioni dal divieto di pubblicità, che mirano a rafforzare la tutela del consumatore, il contrasto al gap, la comunicazione commerciale B2B, le fiere per gli operatori, le comunicazioni sociali e l’utilizzo del marchio per identificare il gioco legale. Eccole nel dettaglio:
“1. Stante la ratio della norma – rafforzare la tutela del consumatore e realizzare un più efficace contrasto del disturbo da gioco patologico – esulano dal divieto:
– le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata;
– l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore;
– le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati “problematici”, sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico, l’attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco, la predisposizione di cautele nei confronti del giocatore problematico (ad esempio attraverso la creazione di piattaforme online dedicate agli utenti al fine di offrire un aiuto nel caso di gioco compulsivo), senza esposizione del marchio o del logo;
– le comunicazioni “cause related marketing”, effettuata sotto forma di citazione del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo;
– l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore;
– la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista.” es/AGIMEG