AGCOM: disco verde a comunicazioni di tipo informativo, come il jackpot e servizi quote anche su tv e web. Sì a stampa specializzata e fiere sul gioco

Disco verde a comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale: le linee guida dell’AGCOM sottolineano che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ovvero tutte quelle forme di comunicazione funzionali a rendere edotto il consumatore che intende giocare quali sono i contesti in cui si svolge il gioco legale, quali ad esempio le insegne di esercizio, i domini dei siti. Sono consentite inoltre le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e del servizio di gioco offerto, anche al fine di consentire al consumatore di orientarsi tra i diversi prodotti di gioco a pagamento.

Consentite informazioni nel punto vendita su jackpot e probabilità di vincita: Nella categoria di comunicazione a carattere informativo, e dunque consentita, rientrano le informazioni che sono rese disponibili sui siti di gioco o sui punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale. Non configurano come forme di pubblicità le informazioni rilasciate su richiesta del cliente in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, che risultano funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli.

Sì a servizi di comparazione quote: I servizi di comparazione di quote e offerte commerciali di diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale.

Sì a ‘spazi quote’ in programmi televisivi o sul web: Esulano dall’ambito di applicazione del divieto di pubblicità i cosiddetti ‘spazi quote’ ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker.

Sì a servizi di indicizzazione: Esulano dall’ambito di applicazione del divieto di pubblicità anche i servizi di indicizzazione che consentono all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente.

Sì a loghi e vetrofanie: Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché i cartelli direzionali stradali verso i relativi punti vendita, sono consentiti solo se effettuati con modalità, grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco.

Sì a esposizione vincite: L’esposizione di vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco non costituisce di per sé pubblicità vietata.

Pubblicità casinò: La pubblicità e ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa a eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento che si svolgono all’interno dei Casinò o di sale da gioco è consentita solo qualora non abbia lo scopo o l’effetto di realizzare una promozione, anche indiretta, del gioco a pagamento.

Sì a comunicazioni commerciali su stampa specializzata: Le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata, sono escluse dal divieto.

Salve le fiere sul gioco: L’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori del settore sono escluse dal divieto.

Sì a pubblicità progresso e comunicazioni di responsabilità sociale: Disco verde a pubblicità progresso e ogni forma di comunicazione volta a sensibilizzare il pubblico sugli effetti del gioco a pagamento, inclusa la sponsorizzazione di campagne di gioco responsabile. Ok anche a comunicazioni di responsabilità sociale di impresa.

Sì a televendite: Esclusa dal divieto la televendita purché finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia naturapromozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivogeneralista o semigeneralista.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto dignità in tema di pubblicità di giochi e scommesse – ricorda l’Agcom – “comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”. lp/AGIMEG