Importante pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari che si allinea all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 9347/2026), riconoscendo l’applicazione del criterio del margine per la determinazione della base imponibile ai CTD legati contrattualmente a Stanleybet.
La decisione ribadisce un principio di assoluto rilievo: “il contribuente che non ha regolarizzato la propria posizione può sempre fornire elementi utili per dimostrare l’effettivo ammontare delle giocate, delle vincite e dei costi. Se tale prova è fornita, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione sul margine (art. 1, comma 945, L. 208/2015) in luogo del metodo forfettario induttivo”.
CTD e regime fiscale
Nel caso di specie, il CTD ha prodotto i report settimanali generati dal software certificato in uso a Stanleybet nonché la documentazione bancaria attestante il reale flusso economico intercorso con la società maltese. Elementi che il Collegio ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione iuris tantum derivante dall’applicazione del metodo forfettario (art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014), nonché a consentire la determinazione dell’imposta secondo il regime ordinario previsto dall’art. 1, comma 945, L. n. 208/2015.
Significativa la presa di posizione dei giudici pugliesi nei confronti dell’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, limitare l’applicazione del regime del margine ai soli operatori collegati al totalizzatore nazionale, applicando agli altri il metodo forfettario, “non trova riscontro nel dato letterale della norma e si traduce in una misura sanzionatoria sproporzionata”.
La pronuncia della Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più definito e potrebbe avere ricadute rilevanti sul contenzioso in corso, contribuendo a ridisegnare i criteri di tassazione nel settore. Al centro, ancora una volta, il principio cardine: l’imposizione fiscale deve riflettere la reale capacità contributiva e non può basarsi su presunzioni forfettarie quando il contribuente è in grado di fornire prova concreta dei propri dati economici.
Scommesse, Agnello: “Consolidato il criterio del margine”
Osserva l’Avv. Agnello: “All’esito dell’ordinanza della Corte di Cassazione non è più possibile mettere in discussione la portata generale del criterio del margine, che deve essere applicato a tutti gli operatori attivi nella raccolta di scommesse in Italia. Si tratta di un riconoscimento che consolida una posizione che sosteniamo da tempo”.
“Sul piano operativo, è auspicabile – prosegue l’Avvocato – che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proceda alla quantificazione dell’imposta secondo i criteri indicati, così da garantire un’applicazione uniforme del principio su scala nazionale ed evitare disallineamenti interpretativi tra uffici amministrativi e pronunce contrastanti tra autorità giurisdizionali”. cdn/AGIMEG










