La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento contro una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento dell’Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) relativa all’anno 2013. La decisione conferma le precedenti pronunce di merito e rafforza l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella gestione degli adempimenti fiscali legati al comparto.
Al centro della controversia, la legittimità della notifica della cartella tramite posta elettronica certificata (PEC) e la presunta mancata conoscenza, da parte della società, del rilascio dei nulla osta per gli apparecchi ex art. 110, comma 7 del TULPS. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla notifica via PEC, chiarendo che la cartella, pur priva di firma digitale in formato p7m, resta valida in quanto inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente.
In merito alla conoscibilità dei nulla osta, la Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: in assenza di una formale richiesta, non è obbligo dell’amministrazione inviare comunicazione al gestore, che ha invece l’onere di attivarsi per verificare l’avvenuto rilascio dei titoli autorizzatori. La sentenza ha inoltre escluso vizi procedurali nella motivazione della decisione d’appello.