In riferimento alle notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi, Global Starnet Srl ha diffuso una comunicazione volta a chiarire la posizione dell’azienda. Qui sotto il comunicato ufficiale e integrale.
La comunicazione di Global Starnet Srl
Global Starnet srl, anche in nome dei propri organi sociali, è costretta per l’ennesima volta a smentire le dichiarazioni rese dal sig. Francesco Corallo, apparse su alcuni organi di stampa di settore, stante che le stesse, in quanto strumentali e tendenziose, le arrecano un grave pregiudizio reputazionale, riservando ogni azione di tutela alle competenti sedi e desiderando nella presente ristabilire la verità dei fatti dinanzi alle pubbliche Autorità impropriamente chiamate in causa.
Si desidera anzitutto premettere che da diversi mesi il sig. Corallo sta tentando di delegittimare gli organi sociali in carica, nonché il custode giudiziario nominato dal Tribunale, il quale ha assunto la custodia delle quote a tutela dell’ingente credito erariale di oltre 400 milioni di euro, su impulso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Innumerevoli sono peraltro le diffide ed i ricorsi in sede giudiziaria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha fatto richiesta della nomina di un custode, non ritenendo prudente che l’azienda fosse gestita dal sig. Corallo il quale – in disparte le vicende che hanno portato alla condanna erariale, nonché quelle che hanno interessato un suo collaboratore, a propria volta condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione per riciclaggio – risulterebbe residente nella Repubblica Dominicana.
La ricostruzione della vicenda
Ciò premesso – prosegue il comunicato di Global Starnet Srl – si ripercorre nell’ordine numerico ogni falsa asserzione contenuta nelle dichiarazioni del sig. Corallo. Occorre prima di tutto chiarire lo stato delle vicende giudiziarie pregresse ed attuali.
- Il debito derivante dalla sentenza irrevocabile n. 68/2015 emessa dalla Corte dei Conti in periodo antecedente il sequestro penale, ammonta ad oggi a circa 400 milioni di euro (compresi interessi). La sentenza è definitiva, nonostante i ripetuti tentativi di sovvertirne il giudicato, sinora tutti quanti respinti o dichiarati inammissibili, a riprova della pervicacia con cui vengono esperiti rimedi giudiziari finalizzati unicamente ad impedire l’esecuzione delle ragioni dell’Erario. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), pertanto, ha sottoposto a pignoramento le quote della Global Starnet S.r.l..
Invano è stato esperito un tentativo dalla Global Starnet Ltd di far revocare il custode delle quote, asseritamente colpevole di aver confermato nella carica i precedenti amministratori della società, quando essa era in stato di sequestro penale ex art. 321, comma 2 c.p.p., periodo durante il quale i medesimi erano anche amministratori giudiziari dell’intero compendio.
La sentenza del 30.04.2024, il Tribunale di Roma – IV Sez. Penale, inoltre, ha disposto la confisca di primo grado dell’azienda in quanto un collaboratore (Rudolph Baetsen) del sig. Francesco Corallo è stato condannato per riciclaggio ad 8 anni di reclusione.
Ogni azione giudiziaria sinora esperita nel tentativo di sovvertire l’attuale regime di custodia si è sinora infranta in pronunce di rigetto o di inammissibilità; nonostante ciò, il sig. Corallo, rivolgendosi a componenti del Parlamento Nazionale, chiamati a tutelare l’interesse pubblico, tra cui quello di recuperare la somma di 400 milioni di euro, non lo riveli, così come non dice che dal 2018 al 2025, periodo in cui vigeva il regime di sequestro penale, sono stati versati dagli Amministratori Giudiziari allo Stato a titolo di PREU somme per 4,6 miliardi di euro circa e per canone di concessione e imposta sulle vincite somme per complessivi euro 400 milioni circa.
Inutile specificare che tutte queste attività sono state debitamente rendicontate dagli organi in carica ed approvate dall’Autorità Giudiziaria, alle cui decisioni essi si sono sempre attenuti, a tutela dell’interesse pubblico ed aziendale, in quanto l’attività, senza l’ombrello protettivo del sequestro ed oggi della veste societaria assunta, non avrebbe avuto i presupposti minimi per operare, disperdendo l’intero valore aziendale e distruggendo l’occupazione dei dipendenti (circa 170) e delle imprese della filiera, altro profilo di cui il sig. Corallo si guarda bene dal discutere, preferendo illustrare esclusivamente i propri interessi personali persino dinanzi a rappresentanti dello Stato e del popolo italiano
2. 3. Le vicende personali del sig. Corallo non hanno nulla a che vedere con le questioni di cui si discute oggi. Le quote di Global Starnet srl sono legittimamente state pignorate. La società è stata costituita per evitare la totale dispersione del valore aziendale e senza perpetrare alcuna distrazione, prova ne sia che l’unico soggetto che avrebbe potuto lamentarsi a riguardo, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non lo ha fatto ed ha, consentito la prosecuzione dell’attività aziendale. Ciò sarà meglio sviluppato successivamente.
4. Si è dato atto che l’azienda ha versato allo Stato circa 5 miliardi di euro nel periodo di gestione da parte dell’amministrazione giudiziaria. Tutte le spese sostenute per il funzionamento della complessa gestione, del tutto proporzionate, sono state rendicontate ed approvate dall’Autorità Giudiziaria, né risulta che il sig. Corallo, o nessun altro, abbia mai impugnato i rendiconti, puntualmente depositati. Le istanze di restituzione di fantomatiche somme promosse dal sig. Corallo sono state disattese dall’Autorità Giudiziaria, circostanza anche questa del tutto taciuta, perché, al di là della intrinseca infondatezza, essendo l’azienda stata confiscata, sia pur in primo grado, ogni provvedimento in ordine alla restituzione di eventuali somme presupporrebbe l’annullamento della confisca. Di contro, la sua conferma, determinerebbe la acquisizione dell’azienda da parte dello Stato e dunque, a maggior ragione, l’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale a tutela dell’interesse pubblico.
- 6. 7. 8. Il sig. Corallo asserisce che l’operazione di conferimento dell’azienda già di proprietà di Global Starnet ltd e costituente Stabile Organizzazione operante in Italia sia di natura distrattiva. Nulla di più falso. L’operazione di conferimento fu concepita in vista della partecipazione al bando per l’assegnazione della concessione della raccolta a distanza (gioco online); in tale sede gli Amministratori Giudiziari vennero autorizzati dalla Corte di Appello di Roma a conferire in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, chiamata Global Starnet S.r.l., l’azienda operativa sequestrata, il cui capitale netto di conferimento era di euro 70.664.555,00.
L’operazione di conferimento si rendeva necessaria dal momento che la partecipazione al citato bando era riservata esclusivamente a società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, costituite anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione. Ciò non consentiva la partecipazione al bando sia della Stabile Organizzazione in Italia (in quanto non costituita sotto forma di società di capitali) che della Global Starnet L.t.d. stessa, in quanto avente sede in un paese fuori dallo spazio economico europeo (UK), peraltro gravata (per via della condanna risalente alla gestione del sig. Corallo) di ingenti debiti che ne avrebbero precluso il possesso dei requisiti patrimoniali. A riprova ulteriore di ciò, ai sensi delle Regole Amministrative dei nuovi bandi, anche la condanna erariale subita da Global Starnet Ltd, avrebbe potuto essere ostativa alla partecipazione ad una gara per la concessione dei giochi.
Per quanto poi la partecipazione al bando dei giochi on line non sia avvenuta, e ciò non era prevedibile ex ante, appariva necessario anche in vista di ogni altro futuro bando avere un soggetto giuridico in grado di rispettarne i requisiti. Si precisa, peraltro, che la mancata partecipazione al bando di gioco on line non è avvenuta conformemente a quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma.
Nella costituzione di Global Starnet srl non vi è stata alcuna volontà dismissiva, tanto meno in violazione della disciplina penalistica; la separazione della massa debitoria ante e post sequestro è semplicemente la logica conseguenza dell’applicazione della disciplina del Codice Antimafia, la quale distingue, come ogni procedura concorsuale, i debiti ante e quelli post sequestro.
Costituire una newco sotto forma di srl in Italia era l’unico strumento che, consentendo di partecipare alla nuova gara, avrebbe consentito la continuità aziendale. Non vi era alcuna volontà di deprimerne il valore in sede di costituzione, ma semmai di rappresentarlo prudentemente, considerando anche che la concessione era prossima alla scadenza e dunque ogni sopravalutazione avrebbe potuto costituire un abuso. Del tutto gratuiti sono i riferimenti ai procedimenti penali verso il dott. Rapanà, peraltro ignoti all’epoca del conferimento dell’incarico nei suoi riguardi, e tesi esclusivamente a gettare discredito sul suo operato e su quello degli amministratori giudiziari.
Ogni questione relativa al valore, in ogni caso, sarà definita dal perito nominato dal Tribunale ad esito dell’istanza di vendita presentata dal creditore, ed è quindi del tutto irrilevante che il sig. Corallo menzioni una perizia di parte, del tutto teorica e priva dei corretti riferimenti all’attività aziendale, pretendendo che le proprie affermazioni siano prese per oro colato.
È abbastanza evidente che l’intento di poter gestire personalmente l’attività e gli elevati flussi di cassa, quasi tutti destinati allo Stato, contrasta con l’interesse del creditore erariale, ben consapevole del fatto che, attraverso i margini di gestione, non si possa provvedere al pagamento dell’abnorme debito erariale maturato.
Non è compito degli scriventi assumere decisioni in ordine alla tutela del credito erariale; di certo la strada della custodia delle quote e della loro vendita, garantendo medio tempore la sicurezza degli incassi del PREU, appare anche ad occhi inesperti la più prudente e rispettosa delle esigenze erariali. La stima da parte di un esperto nominato dal Tribunale consentirà di determinare il giusto prezzo di vendita in un regime concorrenziale. D’altra parte, al Giudice è rimesso anche il potere di non aggiudicare il bene se questo dovesse deprezzarsi eccessivamente. Di sicuro affidare tali valutazioni all’Autorità Giudiziaria appare una scelta molto più tutelante per l’interesse pubblico.
La concessione è stata prorogata ed allineata a quella degli altri concessionari, in attesa che sia bandita una nuova procedura di affidamento, e ciò grazie ad un accordo raggiunto dagli Amministratori Giudiziari ed approvato dall’Autorità Giudiziaria nell’interesse di tutte le parti (anche del sig. Corallo) giacché il loro compito era mantenere vitale l’assetto produttivo e garantirne il valore ed ove possibile la redditività, risultati tutti quanti ampiamente raggiunti.
9. Infine, la questione relativa alla mancata consegna della contabilità ed all’asserito rischio di cancellazione della società e di devoluzione dei beni alla Corona britannica.
La pretesa che Global Starnet srl consegni la propria documentazione contabile alla Global Starnet ltd per poter redigere i bilanci di quest’ultima è semplicemente destituita di fondamento logico e giuridico. Costituisce ius receptum che la società controllata non è affatto obbligata a trasmettere l’intera contabilità alla controllante, ma deve fornire i dati necessari per consentire a quest’ultima di approvare il proprio bilancio.
I rendiconti, unico dato esigibile, sono sempre stati forniti sia durante la fase di amministrazione giudiziaria che successivamente al suo termine e non sono mai stati contestati; d’altra parte, le valutazioni aziendali, perdurante il sequestro, sono state compiute dagli organi in carica, cioè dagli Amministratori Giudiziari e non possono essere sostituite ora per allora. Peraltro, se il problema riguarda l’attività di revisione del bilancio, gli organi sociali si sono sempre resi disponibili ad interloquire, come sempre è avvenuto in passato, con la società di revisione inglese, ma non possono certo assumerne l’onere, non trattandosi di spesa assunta nell’ambito delle proprie competenze.
La mancata approvazione dei bilanci, dunque, è unicamente imputabile al Director di Global Starnet ltd, così come le sue conseguenze, ivi compresa quella paventata di devoluzione alla Corona dei relativi beni, fermo restando che tale effetto appare limitato a quelli insistenti nel territorio britannico rimanendo per il resto applicabili le norme di diritto internazionale privato.
Certi di aver ristabilito la verità dei fatti dinanzi alle pubbliche autorità ed al mercato, si rappresenta che ogni ulteriore tentativo di screditare l’immagine aziendale verrà perseguito nei modi di legge.
Gli Amministratori










