Gioco online: ecco la lettera con la quale ADM ha “staccato” i concessionari che non hanno presentato le nuove garanzie. Ancora 30 giorni per mettersi in regola

Ecco la lettera, inviata dalla Direzioni Giochi dell’Ufficio Gioco a Distanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai concessionari che entro il 15 gennaio non hanno provveduto a presentare le nuove garanzie per la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni online. A breve verranno anche pubblicati, secondo quanto appreso da Agimeg, gli importi per l’adeguamento delle nuove fidejussioni appena presentate. Pertanto i concessionari già in regola dovranno ottemperare, entro i termini previsti da ADM, alla nuova richiesta.

“Con le note prot. ….. dell’1 dicembre 2022 e prot. ….. del 30 dicembre 2022 aventi ad oggetto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in  scadenza al 31 dicembre 2022, come disposto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ordinario n. 43), questo Ufficio ha richiesto per la prosecuzione delle attività concessorie oltre la citata scadenza la necessità di adeguare la durata delle garanzie vigenti o di presentare una nuova garanzia, a copertura degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza, così come previsto dal citato articolo 15 dell’atto di convenzione, rimarcando che la garanzia è elemento indefettibile per lo svolgimento dell’attività in concessione.

Successivamente questo Ufficio ha invitato codesto Concessionario a presentare la documentazione relativa alla fideiussione da prestare ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

Codesto concessionario non ha provveduto, ad oggi, a prestare adeguata garanzia entro i termini indicati dalle predette note, pertanto, si comunica il distacco dal Totalizzatore nazionale con la conseguente immediata sospensione della raccolta del gioco e l’avvio del procedimento di decadenza, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241 / 1950.

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta Società, nella persona del suo legale rappresentante, ha il diritto di presentare memorie scritte c documenti pertinenti all’oggetto del procedimento all’Ufficio scrivente, presso cui si può, altresì, prendere visione degli atti relativi.

Resta inteso che, ove entro il termine di conclusione del procedimento di decadenza, codesto Concessionario depositi una idonea garanzia, conforme al dettato del citato art. 15 della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, la sospensione della raccolta del gioco sarà revocata e il procedimento di decadenza sarà concluso con l’archiviazione“. lp/AGIMEG