Due società di giochi hanno presentato un ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle d”Aosta, sede di Torino, sull’istanza proposta in data 16 gennaio 2024 e sollecitata in data 28 febbraio 2024, dalla ricorrente e diretta ad ottenere dalla suddetta Amministrazione l’avvio del procedimento amministrativo con intimazione a carico del precedente concessionario di richiedere l’annullamento del relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco nella sala della ricorrente, pena, entro 30 giorni, l’adozione del provvedimento conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire l’ingresso del nuovo concessionario.
Il Tar Piemonte in relazione al ricorso promosso dall’Avv. Luca Giacobbe con ordinanza pubblicata in data odierna ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 135 comma 1 lett. Q quater del CPA.
La norma di cui il TAR sospetta l’illegittimità costituzionale è quella che demanda alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
Il TAR Piemonte ritiene infatti che ai fini della decisione sul ricorso sia necessario esaminare la costituzionalità di questa norma in quanto gli effetti del silenzio di ADM oggetto di impugnazione hanno valenza solo “locale” su due sale localizzate in Piemonte richiamando peraltro i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2014 che aveva a suo tempo dichiarato incostituzionale la norma del CPA che demandava al TAR Lazio la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
Per questi motivi il Tar del Piemonte ha sospeso il giudizio e ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. ac/AGIMEG