Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto la domanda di sospensiva avanzata da una sala giochi di Nichelino (TO) contro l’ordinanza di chiusura anticipata di un esercizio pubblico con la quale il Sindaco del Comune ha ordinato che “l’orario giornaliero di apertura dell’esercizio pubblico è fissato nello spazio temporale compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00; conseguentemente, lo stesso esercizio, dovrà chiudere quotidianamente ed in modo tassativo l’attività di somministrazione e di funzionamento delle apparecchiature da gioco entro e non oltre le ore 22.00 e non riaprirà prima delle ore 7.00”. Per il Tar, “ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato per relationem, attraverso il richiamo del rapporto informativo della Legione Carabinieri – Tenenza di Nichelino e ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, il Comune ha legittimamente ridotto l’orario di apertura dell’esercizio di cui è titolare il ricorrente, riconoscendo prevalenza alla tutela del decoro dei luoghi e della quiete pubblica nelle ore notturne” la domanda di sospensiva è da respingere. lp/AGIMEG