Giochi, la Corte Costituzionale affronta il nodo della competenza esclusiva del Tar Lazio

La Corte Costituzionale discute questa mattina nell’udienza in camera di consiglio 12 ordinanze di rimessione sulla competenza esclusiva del Tar Lazio sui ricorsi in materia di giochi. A sollevare la questione di legittimità costituzionale i Tar di Piemonte, Puglia e Calabria – che hanno emesso complessivamente 12 ordinanze – ipotizzando un contrasto con gli artt. 24, 111, 125 delle Costituzione. La norma controversa è l’art. 135, lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa – introdotto con l’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito con la legge 44 del 2012 – che affida al solo Tar Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dell’art. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede). La norma – che punta a eliminare i conflitti giurisprudenziali che si sono creati in passato – era stata inserita in articolo che in generale perseguiva obiettivi come il contrasto del “pericolo di infiltrazioni criminali”, l’acquisizione di “elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori”, “la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita”. I Tar che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, hanno però obiettato che l’attribuzione della competenza esclusiva al Tar Lazio non sembra perseguire nessuna delle finalità elencate dalla norma. Anzi, ha spiegato ad esempio il Tar Calabria, appare in contrasto con “gli obiettivi di penetrante controllo del territorio che la normativa «sostanziale» intende perseguire”. Infatti, “l’ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell’efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l’ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo”. Di qui il contrasto con le norme della Costituzione che  sanciscono il principio del decentramento a livello regionale della competenza amministrativa, e quelle sul giusto processo (in cui rientrano anche i canoni della giusta durata e dell’economicità della difesa). “L’incremento smisurato di vario contenzioso presso un unico Tar (…) rende inevitabilmente sempre più lungo il tempo medio di durata dei relativi processi” concludeva il Tar Calabria. La decisione della Consulta è attesa entro due mesi. gr/AGIMEG