Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza del 13 giugno scorso, emessa dalla Corte Costituzionale, riguardante il “giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulla competenza territoriale funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, per le controversie sui provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. Si tratta della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato la norma che affida alla competenza inderogabile del Tar Lazio le controversie sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza agli esercizi che commercializzano giochi pubblici. La norma controversa è l’art. 135,( lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa che appunto affida al solo Tar del Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dell’art. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede). Nella sentenza la Consulta ricorda che – come ha già affermato in altri precedenti casi – “le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un «criterio rigoroso»” . Pertanto “ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa”. im/AGIMEG