“La disciplina sui limiti distanziali dei centri scommesse e degli spazi per il gioco con vincita di danaro dai siti qualificati sensibili appare applicabile non solo in presenza di apertura di nuovi locali o di nuovi spazi per il gioco, nell’ambito di esercizi aperti al pubblico, ma anche nei casi in cui l’ installazione di apparecchiature e di video terminali (da autorizzarsi con autonomo provvedimento dall’ autorità di p.s.) determinino in via incrementale, nell’ ambito di un centro già autorizzato, l’offerta di gioco a scommessa o con vincita di danaro”. Nessuna distinzione tra i locali che operavano prima o dopo rispetto all’entrata in vigore dei regolamenti sul “distanziometro”: lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di un esercente, al quale era stata negata la licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi videoterminali dalla Questura di Pisa. lp/AGIMEG