dai nostri inviati – Presentato oggi a Ostia il “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” redatto dal Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate. Il testo – che sostituisce a distanza di dieci anni le precedenti direttive operative per il contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali e economico–finanziarie – si sofferma a più riprese sul settore dei giochi. L’attività di controllo infatti riguarda giocatori e società, mercato legale e illegale, senza contare poi che il settore si presta a fenomeni di riciclaggio. La GdF ricorda quindi prima di tutto che “L’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2015 ha stabilito, per la prima volta, che l’attuazione delle priorità operative affidate alla responsabilità della Guardia di Finanza in tema, tra l’altro, di rafforzamento del contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, nonché, per quanto di più immediato interesse in questo Manuale operativo, all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale, al riciclaggio di denaro e al gioco illegale, sia garantita mediante l’effettuazione di Piani Operativi”. Una linea d’indirizzo che “è stata confermata, poi, anche nei successivi, analoghi provvedimenti dell’Autorità di Governo”.
Per quanto riguarda il controllo sui giocatori, la Guardia di Finanza segnala di aver acquisito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un applicativo “Anagrafe dei conti di gioco”, che “consente di monitorare le attività relative ai giochi a distanza, nonché – in determinate situazioni – di procedere anche alla sospensione, alla chiusura o alla riattivazione di un conto di gioco. L’Anagrafe contiene tutte le informazioni concernenti i giochi a distanza relative ai conti di gioco aperti dai singoli giocatori con i concessionari dell’Agenzia, alle giocate, alle vincite e ai rimborsi di giocate, ai bonus e alle riscossioni, alle ricariche, ai prelievi effettuati, nonché all’eventuale saldo attivo presente sul conto”. L’applicativo “potrà risultare utile anche nei casi di acquisizione di concreti elementi di spesa indicativi di capacità contributiva, con conseguente possibilità di sviluppi di carattere operativo tesi a valorizzarne il contenuto, se del caso attraverso il ricorso ad autonome attività ispettive ovvero mediante l’invio di segnalazioni ai locali Uffici dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche”
Nel Manuale si affronta anche la questione del riciclaggio, la IV Direttiva Europea – recepita nel 2017 con il D.Lgs. n. 90 – “prevede disposizioni tese a garantire una maggiore protezione della persona che effettua la segnalazione di operazione sospetta”, e ha “rafforzato il sistema di monitoraggio e controllo sull’attività dei cc.dd. money transfer e dei soggetti che operano nel settore dei giochi, attraverso la costituzione di una banca dati informativa e il potenziamento delle funzioni di controllo della Guardia di Finanza”. A tal proposito la GdF segnala che – come riconosciuto dalla Cassazione – un giocatore per giustificare un versamento ingente non può limitarsi a esibire le ricevute delle giocate “ma è anche necessario allegare il versamento sul conto delle somme incassate”. Particolare cautela anche nell’approccio alle criptovalute, come i bitcoin: “in astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori – in sede di eventuale, successiva attività ispettiva – che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme on line”.
Per quanto riguarda il mercato parallelo delle scommesse, la Stabilità 2016 “ha introdotto la presunzione legale di esistenza di una stabile organizzazione”. In altre parole si presume che abbia costituito una stabile organizzazione “l’impresa non residente che si avvalga, ai fini della raccolta delle scommesse, di uno o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro Trasmissione Dati, cui sono attribuite le attività tipiche del gestore, quando i flussi finanziari intercorrenti tra i gestori e il soggetto non residente superino, nell’arco di sei mesi, l’importo di 500.000 euro”. A quel punto deve quindi essere il bookmaker a dimostrare che non esiste una stabile organizzazione, altrimenti “una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25% sugli importi che i gestori dei punti di gioco, collegati con reti estere, riversano alla stessa società estera per via telematica”. lp/AGIMEG