E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il testo riguarda la scuola, la durata del Green Pass, le misure relative alla circolazione degli stranieri in Italia e le minori limitazioni ai vaccinati. Nello specifico le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
“Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validita’ di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validita’ a far data dalla medesima somministrazione senza necessita’ di ulteriori dosi di richiamo»; b) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e’ rilasciata, altresi’, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita’ di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e’ rilasciata, altresi’, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita’ a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessita’ di ulteriori dosi di richiamo.»”, si legge. “All’articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa»”, aggiunge. cdn/AGIMEG