Dossier Manovra: “Proroga concessioni giochi importanti per garanzia gettito erariale, riorganizzazione reti di raccolta ed innovazioni tecnologiche”. I dettagli

Dopo il via libera della Camera, la Manovra di Bilancio arriva blindata al Senato. Ricordiamo che nel testo è contenuta anche la proroga delle scadenze delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici.

“Il comma 123, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.

Il comma 124, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga alla medesima data del 31 dicembre 2024 delle concessioni: per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023; per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023; delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.

Si demanda ad una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione della disciplina inerente agli obblighi, posti in capo ai concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate al periodo di proroga delle concessioni (comma 125)”.

E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato in riferimento alla Manovra.

“Il comma 123 specifica che gli importi dovuti dai concessionari a seguito della proroga in esame sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente. Si tratta delle concessioni assegnate ai sensi delle seguenti norme: articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008); articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga.

Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza: al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023; al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024”, aggiunge.

“L’articolo 1, comma 935, della citata legge n. 208 del 2015 reca disciplina concernente la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 tale disposizione prevedeva un bando di gara – da emanarsi entro il 31 luglio 2016 – per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. Il comma 933 del medesimo articolo 1 stabilisce che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Prima dell’entrata in vigore di tale norma della legge di stabilità 2016, tali concessioni risultavano in scadenza al 30 giugno 2016.

Il comma 935 citato si applica alle concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge n. 88 del 2009, ossia:

  1. a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
  2. b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
  3. c) giochi di ippica nazionale;
  4. d) giochi di abilità;
  5. e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
  6. f) bingo.

L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 13, lettera a) – lettera richiamata dalle disposizioni in epigrafe – stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi qui sopra elencati è consentito ai soggetti in possesso di requisiti e che assumono taluni obblighi (ivi specificati, al comma 15) ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce la relativa concessione.

Per completezza di informazione si rammenta che la lettera b) del medesimo comma 13 reca una disposizione inerente ai soggetti già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 2009.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa al disegno di legge originario, attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell’articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

A seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, come sopra accennato, sono state prorogate al 31 dicembre 2024 anche le concessioni per la raccolta del Bingo e per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali.

Anche per queste proroghe, le disposizioni in esame specificano che gli importi dovuti dai concessionari, a seguito della proroga, sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente”, aggiunge.

“Si prevede, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata:

 riguardo al Bingo (in scadenza il 31 marzo 2023) in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1 ° ottobre 2023 per quanto dovuto nell’anno 2023; entro il 15 gennaio ed il 1° giugno 2024, per quanto dovuto nell’anno 2024;

 riguardo alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali (in scadenza il 30 giugno 2024) entro il 15 luglio dell’anno 2024.

Ulteriore proroga riguarda le concessioni (in scadenza il 29 giugno 2023) di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

La disposizione in parola fa riferimento agli apparecchi idonei per il gioco lecito disciplinati dall’art. 110, comma 6, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931).

Analogamente ai casi precedenti, si dispone un incremento del 15 per cento degli importi dovuti dai concessionari, ragguagliato alla durata della proroga, in relazione agli apparecchi posseduti al 31 ottobre 2022. Tale maggiorazione si applica al corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS.

Per l’individuazione di tali apparecchi, v. box, infra.

Quanto al pagamento, si prevede che: il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno; l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno.

A tale riguardo si rammenta che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disciplinato, all’articolo 1, commi da 727 a 730, stabilisce l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni, allora in scadenza, per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il comma 729, tra l’altro, ha fissato la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione”, continua.

“Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Le finalità dichiarate delle disposizioni in esame sono il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici – ferma restando la tutela della salute pubblica – nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni (ivi compresi i relativi strumenti e gli ambiti di raccolta) alle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali.

Si segnala che, secondo i dati comunicati dal MEF -Dipartimento delle finanze, nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (estratto da: temaweb “Giochi” nel portale della documentazione della Camera dei deputati)”, conclude. cdn/AGIMEG