La Camera, dopo il via libera del Senato, si prepara ad avviare l’esame della Manovra.
Nel nuovo Dossier pubblicato dal Servizio Studi sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 vengono illustrate le principali misure contenute nel testo: il nuovo gioco Win for Italia Team, le disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria con un focus sull’operato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le misure in materia di dipendenze patologiche.
Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team
“I commi 151 e 152, inseriti nel corso dell’esame in Senato, introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, indicando l’importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso”, si legge nel Dossier del Servizio Studi sulla Legge di Bilancio 2026.
“In particolare, il comma 151 prevede che il gioco sopra citato sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta e la finalità del gioco è quella di sostenere i progetti olimpici dell’”Italia team” Il testo originario della disposizione come presentato nel corso dell’esame in sede referente, indicava quale finalità la promozione e il rilancio della pratica sportiva. Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”.
Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la quota di prelievo erariale (al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 152).
Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate (tabella a pag. 153, del citato documento).
Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “la disciplina fiscale dei giochi” del tema web “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021”.
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria
“Le disposizioni in esame, inserite durante l’esame da parte del Senato, reca disposizioni finalizzate a rafforzare le attività preventive e di controllo dell’amministrazione economico-finanziaria, in particolare prevedendo che le convenzioni Ministro delle finanze-agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività (comma 248), incrementando dal 2026 le risorse per l’incentivazione del relativo personale di un’ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all’anno 2025 (lettera a)), nonché prevedendo che il 25% delle predette risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dalle agenzie fiscali, in deroga al limite sul trattamento accessorio (lettera b)). Il comma 249, sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi”.
Altre disposizioni in Manovra
“L’articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale. In particolare, il Ministro dell’economia e delle finanze viene autorizzato per l’anno finanziario 2026:
– ad istituire nuovi capitoli, nell’ambito dei programmi interessati, in relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli, con decreti da comunicare alla Corte dei conti (comma 1);
– a trasferire, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea (comma 2);
– ad effettuare le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie in relazione a provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (comma 3);
– a realizzare le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comma 4).
– ad attuare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo dei fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale. Per tali fondi, è autorizzata la conservazione in bilancio delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, nel conto dei residui (comma 5).
Il comma 13 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
I restanti commi dell’articolo 153 recano disposizioni che autorizzano variazioni compensative di bilancio tra capitoli ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze o del Ragioniere generale dello Stato, con propri decreti, relativamente a specifiche poste di bilancio ovvero a riassegnazione di somme versate all’entrata del bilancio. Tali variazioni sono autorizzate solo per l’anno finanziario 2026.
In particolare, sono autorizzate, per l’anno finanziario 2026, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze:
▪ variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico» (comma 6);
▪ variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale (comma 9);
▪ variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato (comma 11);
▪ variazioni di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi (comma 14);
▪ ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel fondo per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio (istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 385 del 1978, cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito DPCM. È autorizzata l’erogazione dei relativi compensi nelle more del perfezionamento dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 15);
▪ variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato (comma 16);
▪ ripartizione, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno in relazione al pagamento delle competenze accessorie del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. È autorizzata l’erogazione dei compensi – nei limiti stabiliti per l’anno 2025 – nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell’interno, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (comma 17);
▪ variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria scritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 19);
▪ variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, relativi all’attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 20); ▪ riassegnazione, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, delle risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso». È prevista la conservazione in bilancio delle risorse del Fondo non utilizzate nel corso dell’esercizio, per l’utilizzo nell’esercizio successivo (comma 22);
▪ variazioni compensative tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nello stato di previsione del MEF (comma 24);
▪ le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell’entrata e della spesa in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell’immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (comma 27);
▪ variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni, nel rispetto dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 28).
Sono autorizzate, per l’anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato:
▪ riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime, affluite al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), e versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 7);
▪ riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all’entrata del bilancio dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’UE (comma 8);
▪ riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido, nonché a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale (comma 10);
▪ riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, delle somme residuali al 31 dicembre 2025, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico (comma 12);
▪ riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni (comma 18);
▪ riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all’entrata del bilancio dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle PA (comma 21);
▪ riassegnazione agli appositi capitoli di spesa delle somme affluite all’entrata del bilancio per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate (comma 23);
▪ riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 25);
▪ riassegnazione, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione, delle somme versate all’entrata del bilancio riguardanti le risorse destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (comma 26)”.
Misure in materia di dipendenze patologiche
“Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte.
La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025).
Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375)”.
Gli altri interventi sul gioco nella Manovra
“Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2026, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”, si legge nel testo.
“Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.
Manovra 2026 – Nota di variazioni
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica nel corso dell’esame parlamentare.
Il disegno di legge di bilancio 2026-2028, comprensivo dunque degli effetti finanziari degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 154,4 miliardi nel 2026, a 137,9 miliardi nel 2027 e a 91,9 miliardi nel 2028. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a circa a circa 226,9 miliardi nel 2026, 200,7 miliardi nel 2027 e 152,8 miliardi nel 2028. Tra le principali modifiche apportate durante l’esame parlamentare sono state approvate misure di rafforzamento degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese.
La Nota di variazioni è stata anche approvata dal Senato. cdn/AGIMEG










