Nella Manovra 2026, durante l’esame al Senato, è stata prevista l’istituzione del Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team.
Win for Italia Team in Manovra
“Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta”, si legge nel Dossier sui profili finanziari alla Legge di Bilancio 2026.
“La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano”, ha aggiunto.
“Si rammenta che le quota del 65 per cento è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”. Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate (tabella a pag. 153, del citato documento). Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A”, specifica.
“Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e precisa che il montepremi dell’istituendo gioco è determinato in misura pari al 65% della raccolta, conformemente a quanto previsto per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la Vita – Win for Life”.
Ciò premesso, la norma in esame prevede che una quota residuale, pari al 26,50% della raccolta – quale quota dell’intera raccolta, dedotti il montepremi, l’aggio ai rivenditori e al Concessionario e al netto della quota spettante alle autonomie speciali calcolata sulla raccolta, venga destinata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il finanziamento dei progetti olimpici dell’Italia Team. Sul piano degli effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione, dalla previsione non vengono stimati effetti negativi a carico del bilancio dello Stato”, aggiunge.
“In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato dispongono che, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.
La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.
La relazione tecnica, afferma che alla norma non vengono ascritti effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare”, continua.
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria
“Normativa vigente. L’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, prevede che se dal monitoraggio dei risultati di gestione effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze emerge un incremento di gettito raccolto collegato al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle convenzioni stipulate con le agenzie fiscali, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze vengono integrati con un provvedimento in corso di gestione, per riconoscere la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi prevista dalla convenzioni con le agenzie fiscali, nel rispetto della neutralità finanziaria rispetto al precedente sistema.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che le convenzioni con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscano appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo.
Novellando l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, si prevede, inoltre, che, a decorrere dall’anno 2026, le somme attribuibili per l’incentivazione del personale possano essere incrementate, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate per l’anno 2025.
Con l’introduzione del comma 7-bis, è stabilito, altresì, che il venticinque per cento delle summenzionate risorse attribuite alle agenzie fiscali incrementi le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative; la restante parte è attribuita al personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi.
Il personale destinatario di tali risorse, insieme alle specifiche attività incentivabili, ai criteri e alla misura delle incentivazioni erogabili in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è individuato dalle medesime agenzie (comma 248).
Infine, la norma autorizza l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia (comma 249).
Si ricorda che l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica specifica, con riferimento al comma 248, che la norma, a decorrere dall’anno 2026, incrementa le risorse per l’incentivazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti emanati in attuazione del primo periodo dell’articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo e dell’articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997, rispettivamente, per le Agenzie fiscali e per il Ministero dell’economia e delle finanze.
La norma consente di considerare per la quantificazione delle predette risorse aggiuntive, oltre i medesimi criteri utilizzati nei citati decreti per la determinazione delle risorse assegnate all’incentivazione del personale – che si riferiscono alle risorse derivanti dai risparmi di spesa per interessi, alle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e ai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d’imposta, alle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato – anche il miglioramento dei risultati di gettito derivanti dalle suddette attività. La quantificazione delle ulteriori quote previste dalla norma corrisponde a un importo massimo di euro 159.052.522,52.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che, a decorrere dall’anno 2026, le risorse per l’incentivazione del personale delle agenzie fiscali possano essere incrementate di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse assegnate per l’anno 2025.
La norma consente di considerare per la quantificazione delle predette risorse aggiuntive, oltre i medesimi criteri utilizzati nei citati decreti per la determinazione delle risorse assegnate all’incentivazione del personale – che si riferiscono alle risorse derivanti dai risparmi di spesa per interessi, alle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e ai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d’imposta, alle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato – anche il miglioramento dei risultati di gettito derivanti dalle suddette attività.
È stabilito, altresì, che il venticinque per cento delle summenzionate risorse attribuite alle agenzie fiscali incrementi le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative; la restante parte è attribuita al personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi.
Infine, la norma autorizza l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.
La relazione tecnica specifica che le maggiori risorse incentivanti per il personale delle agenzie fiscali corrispondono ad un importo massimo di euro 159.052.522,52. Al fine di effettuare una valutazione di quanto riportato, appare necessario acquisire gli elementi utilizzati per la quantificazione in parola”.
Misure in materia di dipendenze patologiche in Manovra
“Normativa vigente L’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche sia trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, includendo in aggiunta tra le finalizzazioni della quota, pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che la norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio sanitari e progetti in materia di prevenzione, valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati), ai quali può essere destinata la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, estendendo gli interventi ai quali può essere destinata la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che resta ferma la percentuale della quota del Fondo per le dipendenze patologiche oggetto di trasferimento, come anche osservato dalla RT”.
Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale
“Normativa vigente. L’articolo 1, comma 630-bis, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come inserito dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 71 del 2024, disciplina, a decorrere dal 2026, il livello di finanziamento del CONI, di Sport e salute S.p.A., nonché NADO Italia.
Il finanziamento complessivo è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.
Le predette risorse sono destinate: – al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; – a NADO Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui; – a Sport e salute S.p.A. per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui; – per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018 .
Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sostituendo il comma 630-bis e inserendo il comma 630-ter all’articolo 1 della legge di bilancio 2019, incrementano il livello finanziamento nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell’Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia).
In particolare, fermo restando il livello di finanziamento dei predetti organismi, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportive, viene innalzato il livello minimo di finanziamento comunque garantito da 410 a 440 milioni (+30 milioni di euro rispetto alla previsione vigente) per l’anno 2026 e a 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 (+40 milioni rispetto alla previsione vigente).
Le predette risorse sono destinate: – al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per l’anno 2026 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2027, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.
Pertanto, per effetto della novella recata dalle norme in esame, l’ammontare delle risorse afferenti alla quota destinata al CONI risulta, per l’anno 2026, invariato rispetto all’assetto già vigente, mentre, a decorrere dal 2027, è incrementato di 10 milioni;
– a NADO Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (senza modifiche rispetto alla all’assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno);
– a Sport e salute S.p.A., per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (con un incremento di 30 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell’assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno);
– per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018 (senza modifiche rispetto alla all’assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno).
È, altresì, stabilito che, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provveda a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A., in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni annui (viene incrementato l’ammontare delle risorse stanziate di 20 milioni di euro annui rispetto all’assetto vigente). Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che il comma 737 modifica gli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 630-bis, della legge n. 145 del 2018 a decorrere dall’esercizio 2026. Gli effetti finanziari ammontano ad una maggiore spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Quanto ai predetti 30 milioni, questi sono l’effetto di un incremento della quota spettante a Sport e Salute Spa, di cui 20 milioni da destinate federazioni sportive. Con riferimento ai 40 milioni aggiuntivi a decorrere dal 2027, le risorse vengono destinate per 10 milioni di euro al finanziamento del Coni, e 30 milioni di euro nei termini previsti per l’anno 2026.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituendo il comma 630-bis e inserendo il comma 630-ter all’articolo 1 della legge di bilancio 2019, incrementano il livello minimo di finanziamento comunque garantito nei confronti di vari organismi del movimento sportivo nazionale da 410 milioni di euro a 440 milioni di euro per l’anno 2026 e a 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
Le citate risorse aggiuntive sono attribuite, per una somma pari a 385,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (+30 milioni rispetto alla previsione vigente) a Sport e salute Spa, e per una somma pari a 45 milioni di euro annui per il 2026 e a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (+10 milioni rispetto alla previsione vigente a decorrere dal 2027) al CONI, rimanendo invece invariato rispetto alla disciplina vigente l’ammontare delle risorse, a decorrere dal 2026, destinate rispettivamente a NADO Italia, pari a 7,7 milioni di euro annui, e alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018, pari a 2 milioni di euro.
Al contempo, viene incrementata, da 272,3 milioni di euro a 292,3 milioni di euro a decorrere dal 2026, la misura minima iniziale del finanziamento – a valere sulla predetta quota destinata a Sport e salute S.p.A. – destinato alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite.
La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della disposizione in una maggiore spesa pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con riferimento ai 30 milioni di euro previsti per il 2026, tali risorse derivano dall’incremento della quota spettante a Sport e Salute S.p.A., di cui 20 milioni di euro da destinare alle federazioni sportive. Quanto ai 40 milioni di euro aggiuntivi a decorrere dal 2027, le risorse sono allocate per 10 milioni di euro al finanziamento del CONI e per i restanti 30 milioni di euro nei termini previsti per l’anno 2026.
Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l’incremento del predetto livello minimo di finanziamento risulti compatibile con la misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente”.
cdn/AGIMEG











