Dossier Dl Sport: “Aggiornata disciplina di contrasto scommesse illecite tramite scambio informazioni tra autorità amministrative e Procura Generale dello Sport presso il CONI”

Arriva in Parlamento il Decreto sulle disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

L’articolo 6 del testo rinnova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

“L’articolo 6 del decreto-legge in esame modifica l’art. 2 della L. n. 401/1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di “frode in competizioni sportive” (cfr. art. 1 L. n. 401/1989). Nello specifico, vengono aggiunti tre nuovi commi al predetto art. 2, i quali stabiliscono i meccanismi di raccordo funzionale e scambio di informazioni, tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di scommesse sportive anomale”, si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sul testo.

“Sul punto si ricorda che l’art. 2, rubricato “Non influenza del procedimento penale” disciplina le ricadute sull’ordinamento sportivo del delitto di “frode in competizioni sportive”. In particolare si prevede che l’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (comma 1), e non precludono lo svolgimento del procedimento disciplinare sportivo secondo gli specifici regolamenti (comma 2). Inoltre, si stabilisce che gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ex art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione ai sensi dell’art. 114 c.p.p. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, nelle attività di contrasto ai flussi di scommesse sportive anomale, il decreto del ministro dell’Interno del 15 giugno 2011 ha istituito: a) l’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed ippiche e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore; b) il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) che ha compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche della criminalità organizzata. Si ricorda, inoltre, che tra i componenti dell’UISS siede anche un rappresentante del CONI ed uno della FIGC, al fine di fornire supporto operativo al processo di segnalazione e gestione dei flussi anomali di scommesse sportive al soggetto regolatore del settore del gioco pubblico, ossia l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché al fine di rafforzare il monitoraggio del processo e lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia e gli enti pubblici interessati”, aggiunge.

“Nello specifico, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. Infatti, quest’ultimo organo riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. In una prospettiva di coordinamento funzionale, il successivo nuovo comma 3-ter riconosce alla Procura Generale la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta. A tal fine, salvo gli atti richiedibili ai sensi dell’art. 116 c.p.p. all’autorità giudiziaria ed il divieto di pubblicazione che ne discende ai sensi dell’art. 114 c.p.p. (cfr. art. 2, comma 3 L. n. 401/1989), le amministrazioni, a seguito della richiesta formulata dalla Procura Generale, forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per consentire il proseguimento delle indagini”, continua.

“Si ricorda che i conti di gioco intestati sono conti personali aperti presso un concessionario autorizzato per il gioco a distanza. Tali conti, nominativi, sono vincolati al singolo giocatore, il quale deve fornire documenti d’identità validi e firmare un contratto al momento dell’attivazione. L’art. 53 del D.Lgs. n. 231/2007 impone, infatti, la verifica dell’identità dell’utente e la registrazione dei suoi dati anagrafici e del mezzo di pagamento. Le operazioni (ricariche, giocate, prelievi) devono essere effettuate tramite strumenti tracciabili, con l’obbligo per i concessionari, stabilito dall’art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 231/2007, di monitorare tali flussi per prevenire riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il D.Lgs. n. 41/2024, che di recente ha riformato il settore del gioco pubblico a distanza, rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza. L’art. 21, in particolare, stabilisce che i concessionari sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli flussi informativi relativi alle operazioni compiute dagli utenti, compresi i dati identificativi, le modalità di pagamento utilizzate, l’ammontare delle giocate e delle vincite, nonché i dati tecnici relativi agli accessi alle piattaforme. È infine operativa l’Anagrafe dei conti di gioco, un’infrastruttura informatica centralizzata istituita presso il sistema centrale di dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e tecnicamente gestita da Sogei S.p.A., che consente la gestione centralizzata di tutti i conti di gioco stipulati presso i concessionari autorizzati in Italia alla vendita a distanza di giochi e scommesse”, continua.

“Infine, il nuovo comma 3-quater dell’articolo 2 individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale autorità competente a comunicare le informazioni, individuate dal precedente comma 3-ter alla Procura Generale dello Sport. A tal riguardo, quest’ultima deve previamente fornire all’Agenzia l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata”, specifica.

Gli organi di giustizia sportiva e la Procura Generale dello Sport

Gli organi di giustizia sportiva ed il processo sportivo sono discplinati dal Codice di giustizia sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI ed emanato dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b) del medesimo Statuto. Innanzitutto, il Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia sportiva innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate. Il Codice disciplina, altresì, l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport, nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport (cfr. art. 1). Pertanto, all’interno degli organi di giustizia sportiva si possono annoverare, in primo luogo, gli organi di giustizia incardinati presso ciascuna Federazione (cd. sistema endofederale). Tra di essi sono ricompresi: a) il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello (cd. giudici sportivi); b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello (cd. giudici federali) (cfr art. 3, comma 1). Accanto agli organi presenti in ogni Federazione sportiva vi è il cd. Collegio di garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, che costituisce organo di giustizia di ultimo grado (cd. sistema esofederale) (cfr. art. 3, comma 2). Inoltre, all’interno di tale sistema, è presente, da un lato, la Procura federale che agisce innanzi ai suddetti organi di giustizia federali per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo (art. 3, comma 4), mentre, dall’altro lato, vi è la Procura Generale dello Sport, istituita presso il CONI che coopera, con le Procure federali per raggiungere le predette finalità.

Gli organi di giustizia federale

L’art. 14 del Codice di giustizia sportiva individua le attribuzioni dei cd. giudici sportivi, tra le quali rientrano: la regolarità delle gare, la regolarità degli impianti e delle attrezzature, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara, ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. L’art. 25, invece, definisce a contrario la competenza dei cd. giudici federali, affermando che tali organi giudicano su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali. L’art. 43 con riferimento alle attribuzioni del Procuratore federale chiarisce che le funzioni del Procuratore sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Inoltre, il successivo art. 44, prendendo in esame lo svolgimento dell’azione disciplinare, specifica che il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport

Come accennato, il Collegio di Garanzia dello Sport riveste il ruolo di organo di giustizia di ultima istanza. In particolare, l’art. 54 del Codice della giustizia sportiva prescrive che avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso, tuttavia, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Il ricorso può essere proposto dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché dalla Procura Generale dello Sport. Per quanto concerne, invece, la Procura Generale dello Sport, essa è composta dal Procuratore generale dello sport e dai Procuratori nazionali dello sport, che agiscono sotto la sorveglianza del primo. Invero, il Procuratore generale dirige la Procura generale dello sport e vigila affinché i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l’Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti (art. 51, commi 1 e 3). La Procura Generale dello Sport, in uno spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini. A tal riguardo, anche su segnalazione dei singoli tesserati o affiliati, può invitare il Capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine in relazione ad uno o più fatti specifici (art. 51, comma 4). Inoltre, la Procura Generale dello Sport adotta le linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti (art. 51, comma 5). Alla Procura Generale compete anche un potere di avocazione che può essere esercitato nei limiti ed alle condizioni fissati dall’art. 51, commi 6 e 7. Nello specifico, l’avocazione può operare nei casi di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, nonché allorquando emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole.

cdn/AGIMEG