Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge ‘Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport’.
Il testo introduce nuove misure per contrastare il match fixing. L’articolo 6 del provvedimento, in particolare, fissa una serie di obblighi e procedure operative per garantire un più efficace monitoraggio delle scommesse anomale e un tempestivo intervento delle autorità sportive e amministrative. In caso di flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti dovranno trasmettere tempestiva segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organo responsabile del coordinamento e della vigilanza sulle attività investigative delle procure federali. Inoltre, la Procura Generale dello Sport potrà richiedere, alle amministrazioni competenti, informazioni relative alle competizioni sportive sospette e ai conti gioco intestati a tesserati o affiliati sportivi. Tali soggetti potranno essere identificati attraverso codici univoci e dati anagrafici, utili per il tracciamento delle operazioni potenzialmente finalizzate alla manipolazione degli eventi. Una volta raccolti i dati, la Procura Generale dello Sport li trasmetterà alla Procura Federale competente per l’avvio delle indagini disciplinari. ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli garantirà l’esecuzione delle misure stabilite.
Ecco il testo integrale:
Art. 6
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita’ amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita’ di coordinamento e vigilanza delle attivita’ inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo’ chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita’ ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»
cdn/AGIMEG