Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, il Decreto legge sullo sport introduce nuove misure per contrastare il match fixing. L’articolo 6 del provvedimento “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, approvato nel pomeriggio, fissa una serie di obblighi e procedure operative per garantire un più efficace monitoraggio delle scommesse anomale e un tempestivo intervento delle autorità sportive e amministrative.
Contrariamente a quanto era circolato nelle ultime settimane, nel Dl sport non c’è nulla sulla possibile modifica al Decreto Dignità ed alla introduzione delle sponsorizzazioni da parte degli operatori di giochi e scommesse.
Obbligo di segnalazione alla Procura Generale dello Sport
Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 della legge n. 401/1989, in caso di flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti (inclusi gli operatori autorizzati) dovranno trasmettere tempestiva segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organo responsabile del coordinamento e della vigilanza sulle attività investigative delle procure federali.
Accesso ai dati sui conti di gioco e codici identificativi
Il nuovo comma 3-ter consente alla Procura Generale dello Sport di richiedere, alle amministrazioni competenti, informazioni relative alle competizioni sportive sospette e ai conti gioco intestati (direttamente o indirettamente) a tesserati o affiliati sportivi. Tali soggetti potranno essere identificati attraverso codici univoci e dati anagrafici, utili per il tracciamento delle operazioni potenzialmente finalizzate alla manipolazione degli eventi.
Una volta raccolti i dati, la Procura Generale dello Sport li trasmetterà alla Procura Federale competente per l’avvio delle indagini disciplinari.
Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Come previsto dal nuovo comma 3-quater, sarà l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garantire l’esecuzione delle misure stabilite. In particolare, l’Agenzia riceverà dalla Procura Generale dello Sport l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, completo di codice fiscale, per permettere la verifica dei dati dei conti di gioco e facilitare l’individuazione delle operazioni sospette.
Obiettivo: rafforzare il contrasto alla manipolazione degli eventi sportivi
Con queste modifiche normative, il Governo intende rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto del match fixing, assicurando una maggiore sinergia tra autorità sportive e amministrazioni statali, in particolare nel monitoraggio delle scommesse sospette e nella protezione dell’integrità delle competizioni.
Ecco il testo integrale dell’articolo 6
ART. 6
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.» sb/AGIMEG