Match fixing, nuove misure nel Dl Sport: scatta l’obbligo di segnalazione dei flussi anomali di scommesse

Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, il Decreto legge sullo sport introduce nuove misure per contrastare il match fixing. L’articolo 6 del provvedimento “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, approvato nel pomeriggio, fissa una serie di obblighi e procedure operative per garantire un più efficace monitoraggio delle scommesse anomale e un tempestivo intervento delle autorità sportive e amministrative.

Contrariamente a quanto era circolato nelle ultime settimane, nel Dl sport non c’è nulla sulla possibile modifica al Decreto Dignità ed alla introduzione delle sponsorizzazioni da parte degli operatori di giochi e scommesse.

Obbligo di segnalazione alla Procura Generale dello Sport

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 della legge n. 401/1989, in caso di flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti (inclusi gli operatori autorizzati) dovranno trasmettere tempestiva segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organo responsabile del coordinamento e della vigilanza sulle attività investigative delle procure federali.

Accesso ai dati sui conti di gioco e codici identificativi

Il nuovo comma 3-ter consente alla Procura Generale dello Sport di richiedere, alle amministrazioni competenti, informazioni relative alle competizioni sportive sospette e ai conti gioco intestati (direttamente o indirettamente) a tesserati o affiliati sportivi. Tali soggetti potranno essere identificati attraverso codici univoci e dati anagrafici, utili per il tracciamento delle operazioni potenzialmente finalizzate alla manipolazione degli eventi.

Una volta raccolti i dati, la Procura Generale dello Sport li trasmetterà alla Procura Federale competente per l’avvio delle indagini disciplinari.

Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Come previsto dal nuovo comma 3-quater, sarà l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garantire l’esecuzione delle misure stabilite. In particolare, l’Agenzia riceverà dalla Procura Generale dello Sport l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, completo di codice fiscale, per permettere la verifica dei dati dei conti di gioco e facilitare l’individuazione delle operazioni sospette.

Obiettivo: rafforzare il contrasto alla manipolazione degli eventi sportivi

Con queste modifiche normative, il Governo intende rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto del match fixing, assicurando una maggiore sinergia tra autorità sportive e amministrazioni statali, in particolare nel monitoraggio delle scommesse sospette e nella protezione dell’integrità delle competizioni.

Ecco il testo integrale dell’articolo 6

ART. 6
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.» sb/AGIMEG