Il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato dalla titolare di un bar di Grosseto, assistita dagli Avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino dello Studio legale Giacobbe e Associati, contro il Comune di Grosseto, annullando il provvedimento che aveva disposto la chiusura dello spazio dedicato al gioco lecito con apparecchi con vincita in denaro.
La vicenda riguarda un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via Scansanese n. 105, dove erano installati sei apparecchi da gioco. Il Comune aveva ordinato la chiusura dell’attività di gioco, ritenendo violata la normativa regionale toscana sulle distanze minime dai luoghi sensibili.
La verifica sugli apparecchi
Il caso nasce da una richiesta di ADM al Comune di Grosseto, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti per l’installazione di apparecchi da gioco lecito in diversi esercizi.
A seguito della richiesta, la Polizia Municipale aveva effettuato un controllo nel bar, rilevando la presenza di sei apparecchi da gioco con vincita in denaro. Nel corso della verifica era stata anche misurata la distanza dell’esercizio rispetto a un luogo di culto presente nella stessa zona.
Secondo il Comune, il bar si trovava a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa regionale toscana per i luoghi sensibili. L’amministrazione aveva quindi avviato il procedimento che si era concluso con il divieto di prosecuzione dell’attività di gioco.
La posizione della titolare
La titolare del bar ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, contestando diversi profili della decisione comunale.
Tra le censure, la ricorrente ha sostenuto che il Comune non avrebbe potuto applicare subito la chiusura dello spazio giochi, perché il procedimento relativo alla violazione amministrativa non era ancora concluso. Dopo il verbale di accertamento, infatti, erano state presentate osservazioni difensive per contestare la responsabilità della titolare. Tuttavia, al momento dell’adozione del provvedimento di chiusura, non era ancora stata emessa l’ordinanza-ingiunzione sulla sanzione pecuniaria principale.
Secondo la difesa, quindi, la chiusura non poteva essere disposta prima dell’accertamento definitivo della violazione contestata.
Il nodo della sanzione accessoria
Il TAR ha accolto il ricorso proprio su questo punto. Secondo i giudici, la chiusura dell’attività di gioco ha natura di sanzione accessoria, perché incide direttamente sulla possibilità di proseguire l’attività economica.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui una sanzione di questo tipo non può essere applicata finché non sia definito il procedimento relativo alla sanzione principale. In sostanza, prima di arrivare alla chiusura, deve essere accertata in modo definitivo la responsabilità del soggetto destinatario della contestazione.
Nel caso esaminato, invece, il Comune aveva disposto la chiusura mentre era ancora pendente il procedimento avviato dopo il verbale di accertamento. Proprio questa circostanza ha reso illegittimo il provvedimento.
La decisione del TAR
Per il TAR Toscana, il Comune avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio prima di applicare la misura della chiusura.
I giudici hanno quindi annullato il provvedimento comunale, senza esaminare nel dettaglio le altre contestazioni sollevate dalla ricorrente, ritenute assorbite.
La sentenza non esclude però un nuovo intervento dell’amministrazione. Il TAR ha infatti precisato che resta salvo il potere del Comune di rideterminarsi sulla sanzione dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge.
Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento di chiusura annullato. mg/AGIMEG










