“L’articolo 3, inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell’età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il comma 2 reca alcune norme di coordinamento con l’articolo 9 del D.L. 52/2021”. E’ quanto si legge nella Documentazione per l’attività consultiva del Comitato per la legislazione riguardo il DL “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. cdn/AGIMEG