La Corte d’Appello di Bari ha accolto integralmente l’appello proposto contro un’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ponendo l’attenzione sulla necessità di distinguere tra gli apparecchi destinati stabilmente all’attività di gioco e i comuni dispositivi utilizzati per la navigazione internet.
La decisione, relativa al procedimento n. 490/2024, riguarda l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione n.400 del 7 marzo 2017, emessa dall’Amministrazione dei Monopoli, per una presunta violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con riferimento al regime sanzionatorio previsto dalla legge di Stabilità 2016.
Il nodo della controversia: l’equiparazione dei dispositivi
Al centro della vicenda vi è l’applicazione di una disciplina volta a prevenire il gioco patologico, che avrebbe ricondotto a un trattamento sanzionatorio analogo alle condotte caratterizzate da una diversa gravità.
La Corte ha rilevato che la finalità di prevenzione della ludopatia, pur meritevole di tutela, non può giustificare l’estensione indiscriminata dei divieti a comportamenti differenti per natura e potenziale offensività. In particolare, la disciplina contestata avrebbe interessato sia l’accesso al gioco lecito e illecito sia apparecchiature genericamente idonee al collegamento telematico.
Il punto centrale riguarda, dunque, la distinzione tra gli apparecchi destinati stabilmente alla raccolta del gioco e gli strumenti che svolgono una normale funzione di navigazione internet, come i personal computer.
Ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni
Assumono particolare rilievo i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, insieme alla tutela della libertà di iniziativa economica privata prevista dall’articolo 41.
L’applicazione di una medesima sanzione a condotte profondamente diverse, senza un’adeguata distinzione tra strumenti destinati all’attività di gioco e dispositivi con finalità ordinarie, determinerebbe una disciplina non proporzionata rispetto alle situazioni considerate.
La questione non riguarda quindi soltanto la finalità di contrasto al gioco patologico, ma anche i limiti entro cui tale obiettivo può essere perseguito attraverso divieti e sanzioni, nel rispetto dei principi costituzionali.
L’accoglimento dell’appello
Con la sentenza n. 1250/2026, la Corte d’Appello di Bari ha disposto l’accoglimento totale dell’appello principale contro il provvedimento amministrativo contestato.
La decisione richiama l’esigenza di evitare che i normali personal computer vengano assimilati automaticamente agli apparecchi disciplinati dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), destinati alla raccolta del gioco.
Il principio che emerge dalla vicenda è la necessità di valutare la funzione effettiva dei dispositivi e la natura delle condotte contestate, evitando equiparazioni generalizzate che non tengano conto delle differenze tra le diverse situazioni. lb/AGIMEG










