DL Amministrazioni Pubbliche: disciplina dati apparecchi definita con decreto Mef senza scadenze e modifica di competenze nell’emanazione di provvedimenti riguardanti giochi. Ecco il Dossier del Servizio Studi

Continua l’esame del DL “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” alla Camera.

Nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato si specifica che: “L’articolo 20, comma 3, modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze senza scadenze prefissate”.

“In particolare, l’articolo 20, comma 3, in esame modifica l’articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Si rammenta che il suddetto articolo 1, commi 727-730, della legge di bilancio 2020 stabilisce l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. In particolare, il menzionato comma 728, nella formulazione pre-vigente al decreto-legge in esame, ha disposto che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Il testo pre-vigente rinvia a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e delle garanzie necessarie al rispetto del presente comma 728 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti. Il comma in esame prevede, quindi, che il decreto di attuazione del suddetto articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2020 sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell’interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima)”, aggiunge.

Inoltre, “L’articolo 20, comma 3-bis, apporta una sostituzione di competenza nell’emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d’azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all’utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati”.

“In particolare, il comma 3-bis in esame, inserito in sede referente, dispone che le parole “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” e “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” siano sostituite con le parole “Con provvedimento dirigenziale generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” e “con provvedimento dirigenziale generale dell’Agenzia delle dogane dei monopoli”, rispettivamente: a) nell’articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019; il testo vigente del suddetto comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la definizione delle disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento dovuto dai soggetti qualificati per l’iscrizione al registro stesso, di cui al comma 4; b) nell’articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), secondo periodo, e successive modificazioni; il testo vigente del suddetto comma 728, secondo periodo, rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina dei criteri e delle garanzie necessari al rispetto del comma medesimo – per quanto riguarda l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di gioco – per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti; c) nell’articolo 1, comma 943, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), primo periodo, e successive modificazioni; il testo vigente del suddetto comma 943, primo periodo, rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) nell’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). il testo vigente del suddetto comma 569, lettera b), prevede che le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di pubblica sicurezza che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione precisa che tali modifiche sono coerenti con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di cui intendono assicurare l’effettività”, conclude. cdn/AGIMEG