L’Agcom ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato la sanzione irrogata a Google a causa del mancato rispetto del divieto di pubblicità dei giochi, imposto dal Decreto Dignità. Secondo il Collegio la società non era responsabile dei contenuti poiché essa si limita solamente ad offrire lo spazio virtuale in cui gli utenti possono caricarli.
Il Consiglio di Stato ritiene di “dover sottoporre alla Corte di giustizia un primo quesito interpretativo riguardante l’applicabilità della Direttiva 2000/31/CE, nella versione ratione temporis vigente, alla materia della pubblicizzazione on line, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo”.
Secondo il Consiglio di Stato la Corte Ue dovrà, al fine di accertare la responsabilità, “stabilire, in primo luogo, se possa trovare applicazione la direttiva 2000/31/CE e, in particolare, l’art. 14 di tale direttiva che prevede un regime di responsabilità “agevolato” per gli hosting provider, quale è Google”.
“Laddove la Corte di giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (id est ritenendo che la il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva E-Commerce si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo) – si legge nella sentenza -, il Collegio intende sottoporre alla Corte europea un secondo quesito, in ordine alla possibilità o meno di configurare Google, nel caso di specie, quale hosting provider passivo e, quindi, soggetto alla disciplina di cui all’art 14 della Direttiva 2000/31/CE”.
Il secondo quesito che dovrà dirimere Corte Ue è: “Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto”. ac/AGIMEG