Divieto pubblicità giochi: AGCOM multa sala vlt a Città di Castello per 50.000 euro. Volantini pubblicitari, visibili anche dall’esterno della sala, avevano “chiara valenza induttiva al gioco”

Una sala slot e vlt di Città di Castello, in provincia di Perugia, è stata sanzionata da AGCOM per 50.000 euro, per mancato rispetto delle disposizioni del Decreto Dignità che vieta le pubblicità sul gioco.

Nel corso di alcuni controlli, erano state trovate all‘interno della sala ed all’ingresso delle locandine pubblicitarie riguardanti vincite in denaro con una riffa collegata alle vlt. “I volantini pubblicitari erano disponibili non solo all’interno della sala, ma anche all’ingresso e dunque visibili dall’esterno”, sottolineano le relazioni della Guardia di Finanza.

“In particolare, nell’ambito dei controlli effettuati per il rispetto della normativa antiriciclaggio e giuslavoristica è stata riscontrata la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9 del cd. decreto dignità in relazione alla pubblicizzazione di un concorso a premi da parte della società in occasione dell’apertura di una sala da gioco. Nel corso dei controlli è stata rilevata la presenza “[….]all’ingresso ed all’interno della sala giochi VLT delle locandine pubblicitarie collegate alle vincite in denaro riguardante una riffa lotteria collegata al gioco delle VLT con 5 (cinque) premi in palio […] le locandine pubblicitarie acquisite in originale e mediante rilievi fotografici che si acquisiscono al presente verbale di operazioni compiute” (enfasi aggiunta). Nella relazione si precisa inoltre che “le locandine pubblicitarie collegate alle vincite in denaro riguardante una riffa/lotteria collegata al gioco delle VLT con cinque premi in palio così distinti, primo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 5.000,00 euro un Apple Iphone 13 (disponibile n. 2 pezzi); secondo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 3000,00 euro un pad Apple (disponibile n. 2 pezzi), terzo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 2.000,00 euro un orologio Huawei (disponile n. 5 pezzi) quinto premio al giocatore che vince un ticket da 1.200,00 euro un Apple airpods (disponile n. 5 pezzi), quinto premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 600,00 euro una bottiglia di vino rosso, il giorno di natale si regalano 10 euro di benvenuto”.

Ecco le risultanze istruttorie e le valutazioni dell’Autorità:

“In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro. L’articolo 9 del decreto dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo[…] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”. La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”. Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta in qualunque modo effettuate e su qualunque mezzo realizzata. Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità. Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta). Per quel che concerne il quantum, la norma àncora l’ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità) fissando tuttavia una soglia (“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”). L’articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di discrezionalità nell’applicazione della soglia di importo pari a euro 50.000. Nel fissare l’apparato sanzionatorio, la norma fa espresso riferimento alla legge n. 689/81. Come sopra evidenziato, la società non ha presentato memorie difensive né effettuato alcuna richiesta di audizione. RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto contestazione n. 7/22/DSDI – Proc. 9/FDG in ordine alla intervenuta violazione della disposizione normativa contenuta contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. In particolare, la relazione della Guardia di finanza – la quale dà conto del fatto che i volantini pubblicitari erano disponibili non solo all’interno della sala, ma anche all’ingresso e dunque visibili dall’esterno – evidenzia la ricorrenza di elementi sufficienti a ritenere integrata la fattispecie violativa descritta dalla norma. Il volantino pubblicitario, documentato dalle foto riportate nella relazione medesima, ha una chiara valenza induttiva al gioco nella misura in cui prospetta la vincita di premi sicuramente ambiti (prodotti Apple largamente in uso dal pubblico) collegata al gioco delle VLT presenti all’interno della sala e con connessi ticket in denaro; ACCERTATO che la Società, nei termini previsti, non ha ritenuto di avvalersi dell’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981; RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, citato “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”; RILEVATO che nel caso in oggetto, la realizzazione della locandina pubblicitaria diffusa nella giornata del 16 marzo all’interno e all’ingresso della sala risultano direttamente imputabili alla stessa sala giochi proponente senza la presenza di sponsor che infatti non risultano indicati dalla Guardia di finanza e non rinvenibili dalle foto apposte nella relazione e che, in ogni caso, il 20% del valore complessivo dei premi riportati nella locandina e oggetto della lotteria interna a premi – calcolati secondo i prezzi riportati nei siti ufficiali di vendita dei beni proposti – risulta essere inferiore alla soglia di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) prevista dall’articolo 9 del decreto dignità; RITENUTO in particolare che la fattispecie in esame non appare riconducibile ad alcuno dei casi cui fa riferimento il paragrafo 5, punto 5, delle citate linee guida. La locandina oggetto di segnalazione, infatti, in ragione dei toni utilizzati – chiaramente induttivi al gioco – del carattere delle scritte – la chiara visibilità dei premi – della collocazione – all’esterno del locale per attrarre potenziali utenti non ancora entrati nella sala – risulta avere una valenza pubblicitaria e non meramente informativa sulle caratteristiche del gioco. RITENUTO, per l’effetto, di dovere applicare la sanzione amministrativa individuata dalla norma nella misura pecuniaria pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); RITENUTA, pertanto, la descritta condotta dalla società rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; RILEVATO quanto segue in ordine ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli nel tempo a danno degli utenti.

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione verificatasi.

La società essendo titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese i dati più recenti di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi e un bilancio in utile. cdn/AGIMEG