Divieto pubblicitĂ  sui giochi: AGCOM multa sala slot e vlt a Padula per 50.000 euro. I dettagli

L’AutoritĂ  per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato l’Ordinanza di ingiunzione nei confronti della SocietĂ  Work Station & c. di Forte Concetta S.A.S. per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nel Decreto DignitĂ .

Nello specifico l’Autorità ha ordinato alla società di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, perché la società è venuta meno al divieto di pubblicità del gioco previsto nel Decreto Dignità. Ha infatti pubblicizzato una sala giochi attraverso due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attività svolta dalla società.

L’Autorità ha diffidato inoltre la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

“In data 1° giugno 2022 l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha trasmesso una nota per gli eventuali profili di competenza ai sensi dell’art. 9 del decreto Dignità, riguardante “la diffusione attraverso cartellonistica stradale……. di messaggi che violerebbero il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo”. A seguito di specifica richiesta, il Nucleo Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha svolto gli accertamenti conseguenti intesi a consentire la completa ricostruzione dei fatti e l’esatta qualificazione giuridica della fattispecie segnalata ai fini delle definitive valutazioni dell’Autorità. In data 15 luglio 2022 è stata trasmessa la relazione in merito agli accertamenti richiesti. Dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che la società Work Station & C. di Forte Concetta s.a.s., risulta essere il soggetto titolare della sala giochi denominata “Sala Royal – Slot Vlt” con sede in Padula (SA) che ha come “attività principale quella di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, specificatamente: Sala VLT (videolottery ndr) dedicata”. La medesima società “non è stata in grado di chiarire se i cartelloni e/o totem oggetti della segnalazione siano stati o meno commissionati, ma ha evidenziato che la stessa gestisce anche gli impianti pubblicitari della zona ed in particolare anche il cartellone sito pressi la chiesa di S. Alfonso, via Nazionale in Padula (SA) di loro proprietà”. Inoltre, è, altresì, emersa la presenza di due cartelloni pubblicitari affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attività svolta dalla medesima. In esito all’attività preistruttoria svolta, in data 21 settembre 2022 è stato notificato l’atto di contestazione n. 14/22/DSDI- procedimento n. 16/FDG alla società WORK STATION & C. DI FORTE CONCETTA S.A.S. quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato “Sala Royal – Slot Vlt” per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in relazione alle condotte oggetto di segnalazione”, si legge nel documento.

“La società ha rilevato che, per quel che concerne la presunta violazione attraverso cartelloni e/o totem, dall’accertamento della Guardia di Finanza non è emersa alcuna fattura presso il proprio cassetto fiscale relativa ad una committenza pubblicitaria di tale natura né, soprattutto, è stata riscontrata la presenza di alcuna pubblicità presso il cartellone sito nelle vicinanze della chiesa di S. Alfio in via Nazionale in Padula (SA) di sua proprietà; di contro, tale cartellone, riporta esclusivamente la pubblicità dell’esercizio commerciale “Royal Cafè”. Quanto ai due cartelloni pubblicitari affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attività svolta dalla medesima, la società nelle proprie memorie ha rilevato che si tratta di due piccole cartelloni, ivi collocati a far tempo dal 2017 quando la sala era gestita da altro soggetto e ora rimossi ad ogni buon fine, siti nel parcheggio interno dell’attività tale per cui non possa in alcun modo svolgere alcuna funzione pubblicitaria nei confronti di soggetti diversi da quelli che si trovano già all’interno dell’area antistante l’esercizio commerciale “destinata ai soli avventori abituali della sala giochi in quanto l’affissione avveniva su piazzale privato oltre ad essere posizionata in maniera non visibile dalla strada in quanto perpendicolare all’asse viario come da documentazione fotografica e planimetria con punti di scatto allegata e parte integrante della presente dichiarazione”.

Ecco le risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità:

“In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicitĂ  di giochi con vincita in denaro. L’articolo 9 del decreto dignitĂ  prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piĂą efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo[…] è vietata qualsiasi forma di pubblicitĂ , anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonchĂ© al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”. La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo e piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicitĂ , anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”. Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicitĂ  diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata. Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’AutoritĂ  ha inteso fornire, entro la cornice primaria di riferimento, indirizzi interpretativi di carattere generale per agevolare la piĂą efficace applicazione della norma. Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicitĂ  di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta). Per quel che concerne il quantum, la norma Ă ncora l’ammontare della sanzione al valore della pubblicitĂ /sponsorizzazione (“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicitĂ ) fissando tuttavia una soglia (“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”). L’articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilitĂ  nella determinazione del minimo della sanzione.

In esito all’istruttoria svolta e tenuto conto della documentazione agli atti, si ritiene che con riguardo alla prima fattispecie relativa ad un cartellone stradale sito nelle prossimitĂ  dell’attivitĂ , non sussistono i presupposti di fatto per ritenere accertata la violazione. In particolare, non è stata rinvenuta alcuna fattura fiscale, nĂ© la GdF ha accertato la presenza del cartellone recante la asserita pubblicitĂ  dell’attivitĂ  di gioco tale da attestare una violazione imputabile alla societĂ  destinataria della contestazione. Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla presenza di due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attivitĂ  svolta dalla societĂ , sussiste la violazione della norma in esame poichĂ© le linee guida non prevedono alcuna deroga per il posizionamento della pubblicitĂ  in area pertinenziale al locale, salvo il caso del logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento. RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, in relazione ai due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attivitĂ  svolta dalla societĂ , sussista quanto rilevato nell’atto contestazione n. 14/22/DSDI – Proc. 16/FDG in ordine alla violazione della disposizione normativa contenuta contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ACCERTATO che la SocietĂ , nei termini previsti, non ha ritenuto di avvalersi dell’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981; RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, citato “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivitĂ , ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicitĂ  e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”; RILEVATO che nel caso in oggetto, il 20% del valore della comunicazione pubblicitaria risulta essere inferiore alla soglia di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) prevista dall’articolo 9 del decreto DignitĂ ; RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa individuata dalla norma come soglia minima nella misura pecuniaria pari a euro 50.000,00 euro (cinquantamila/00); RITENUTO che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981: A. GravitĂ  della violazione Il comportamento posto in essere dalla societĂ  sopra menzionata deve ritenersi di lieve entitĂ  in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli nel tempo a danno degli utenti B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione La SocietĂ  ha provveduto a rimuovere la pubblicitĂ  della propria attivitĂ  commerciale dai due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attivitĂ  svolta dalla stessa solo a seguito della ricezione dell’atto di contestazione C. PersonalitĂ  dell’agente La SocietĂ  si presume essere dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di legge di cui è stata accertata la violazione D. Condizioni economiche dell’agente Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, non risulta disponibile alcun bilancio della societĂ  da cui poter desumere la dimensione economica della stessa”. cdn/AGIMEG