Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha emesso una sentenza nell’ambito della regolamentazione delle attività di raccolta scommesse. Con la decisione sul ricorso n. 2001/2023, promosso da un operatore del settore contro la concessione di una licenza rilasciata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il TAR ha accolto le doglianze della ricorrente, rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, e ha annullato gli atti impugnati.
Il ricorso si fondava sulla presunta violazione dell’art. 6 della Legge Regionale Sicilia n. 24/2020, che stabilisce specifici limiti di distanza minima tra i punti di raccolta scommesse e i cosiddetti “luoghi sensibili”, quali strutture sanitarie, scuole o caserme. Secondo la ricorrente, i locali autorizzati erano situati a meno di 300 metri, calcolati in base al percorso pedonale più breve, sia da una struttura sanitaria dell’ASP di Messina che dal Comando della Guardia di Finanza, entrambi ubicati in via del Mare.
La Questura di Messina e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, si sono costituiti in giudizio per difendere la validità degli atti amministrativi contestati, mentre né il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto né l’operatore controinteressato si sono presentati in aula.
Dopo un’accurata istruttoria, comprensiva di verifiche sulle distanze effettive tra il punto scommesse e i luoghi sensibili indicati, il TAR ha riscontrato una violazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale. In particolare, il collegio ha ritenuto fondati i rilievi della ricorrente circa l’insufficiente istruttoria condotta dagli enti competenti, che avrebbero recepito acriticamente le dichiarazioni fornite dal controinteressato senza ulteriori verifiche sul rispetto delle distanze minime.
La sentenza, che richiama anche precedenti pronunciamenti sulla materia, sottolinea come il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili rappresenti un requisito essenziale per il rilascio delle licenze di raccolta scommesse, in linea con l’obiettivo di prevenire fenomeni legati al disturbo da gioco d’azzardo (DGA).
Per questi motivi il Tar della Sicilia ha deciso di accogliere il ricorso e ha annullato gli atti impugnati. ac/AGIMEG