Distanziometro, Tar Liguria: “Indiscutibile la competenza dei Comuni nel fissare le distanze minime tra sale giochi e luoghi sensibili”

Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar della Liguria per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Genova gli ha vietato la prosecuzione dell’attività a causa del mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Il Tribunale ha precisato che “secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, mentre l’individuazione dei giochi leciti e la disciplina delle modalità d’installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza alla luce della finalità di prevenzione dei reati che esse perseguono, alle Regioni non è preclusa l’adozione di «misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”»; tali normative, infatti, «prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi da parte degli utenti», pertanto sono ascrivili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente”.

Dunque, secondo il Tar della Liguria “non può essere messa in dubbio la competenza della Regione a disporre interventi per prevenire la “ludopatia”, tra cui anche l’attribuzione ai Comuni della competenza regolamentare di fissare distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi ‘sensibili’“.

Per questi motivi il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento emesso dal Comune di Genova. ac/AGIMEG