Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar della Liguria per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Genova gli ha vietato la prosecuzione dell’attività a causa del mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.
Il Tribunale ha precisato che “secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, mentre l’individuazione dei giochi leciti e la disciplina delle modalità d’installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza alla luce della finalità di prevenzione dei reati che esse perseguono, alle Regioni non è preclusa l’adozione di «misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”»; tali normative, infatti, «prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi da parte degli utenti», pertanto sono ascrivili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente”.
Dunque, secondo il Tar della Liguria “non può essere messa in dubbio la competenza della Regione a disporre interventi per prevenire la “ludopatia”, tra cui anche l’attribuzione ai Comuni della competenza regolamentare di fissare distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi ‘sensibili’“.
Per questi motivi il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento emesso dal Comune di Genova. ac/AGIMEG