Il titolare di un’attività commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per chiedere l’annullamento del provvedimento della Questura recante il diniego al rilascio, in favore del ricorrente, della licenza ex art. 88 TULPS per esercitare l’attività di raccolta scommesse sportive.
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che “come ha osservato la giurisprudenza, stante la ratio sottesa alla prescrizione delle distanze minime da luoghi sensibili, non può limitarsi l’ambito applicativo alle sole sale gioco in senso stretto, dovendosi ricomprender nell’ampia espressione ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, alla stessa soggetta, anche la raccolta scommesse, che comunque è una forma di gioco latu sensu con vincita di denaro“.
Per questo motivo il Tar della Puglia ha rigettato il ricorso stabilendo dunque il principio che anche le sale scommesse rientrano nella disciplina del distanziometro. ac/AGIMEG