E’ stato presentato un ricorso al Tar della Calabria con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento del Comune di Gioia Tauro con cui è stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi poiché non rispettava la distanza minima da uno dei ‘luoghi sensibili’.
Il Collegio ha precisato che “per l’effetto di questo provvedimento, il dedotto – ma allo stato non provato – superamento delle “circostanze pregiudizievoli indicate dalla Questura di RC” quali ostative al rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. non abiliti il ricorrente all’apertura di un esercizio, da adibire a sala giochi, all’uopo occorrendo la suddetta autorizzazione comunale ex art. 86 T.U.L.P.S.”.
Infine, “la prospettata sostituzione, da parte del ricorrente, del criterio del “percorso pedonale più breve”, di cui all’art. 16 comma 3 L.R. n. 9/2018, con quello del percorso pedonale “più sicuro” non possa prima facie operare, in assenza di documentate situazioni di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità dei pedoni, non identificabili nella mancanza di un piano comunale pedonale ovvero della presenza di marciapiedi di dimensioni non regolamentari”.
Per questi motivi il Tar della Calabria ha rigettato l’istanza cautelare e confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG