Slot, Tar Calabria: “Le autorizzazioni devono essere negate a chi non può provare la sua ‘buona condotta’”

Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Calabria per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Cosenza ha negato l’autorizzazione richiesta per l’installazione e l’uso di apparecchi da intrattenimento.

Il Tribunale ha sottolineato che “il padre del ricorrente è amministratore unico della società precedentemente amministrata dall’istante fino a pochi mesi addietro, è pluripregiudicato per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ed ha precedenti di polizia per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (concorso), fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (concorso), omessa denuncia di materia esplodenti ed associazione a delinquere”.

Il Tar ha sostenuto che “i provvedimenti di polizia sono preordinati alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati e costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l’impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l’ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblico. In questo quadro sistematico e finalistico, ben possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della “buona condotta” e rilevanti sul piano prognostico (Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709); giova aggiungere che il giudizio prognostico a fondamento del diniego delle autorizzazioni di polizia è considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale“.

Il Tar della Calabria ha poi aggiunto che “le autorizzazioni di polizia devono essere negate, oltre che negli specifici casi indicati, anche “a chi non può provare la sua buona condotta e che le stesse devono essere revocate quando vengono a mancare i requisiti previsti per il loro rilascio, nonché “vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.

Per questi motivi il Tar della Calabria ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG