AsTro ha inviato una lettera al Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in seguito ad alcune segnalazioni, dalle quali risulterebbe che tale Comune si stia muovendo per intimare la dismissione entro il 31.12.2022 delle Awp dagli esercizi commerciali svolgenti attività prevalente diversa dall’offerta di gioco e muniti di regolare licenza.
Ecco il testo integrale della lettera firmata dall’avvocato Massimo Piozzi, Consulente legale Assotrattenimento 2007 – As.Tro:
In qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco legale (aderente a Confindustria SIT), stiamo ricevendo dai nostri associati alcune segnalazioni dalle quali risulterebbe che il Comune di San Lazzaro si stia muovendo per intimare la dismissione, entro il 31/12/2022, degli apparecchi della tipologia indicata in oggetto, dagli esercizi commerciali svolgenti attività prevalente diversa dall’offerta di gioco e muniti di regolare licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86 del TULPS.
Tale presa di posizione del Comune di San Lazzaro, se confermata, risulterebbe illegittima in quanto motivata dall’asserita scadenza dei contratti stipulati tra esercenti e concessionari, sulla base dell’errato presupposto dell’avvenuta scadenza delle relative concessioni.
Intendiamo però segnalarVi che, con nota del 30 giugno 2022 (in allegato alla presente), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso la proroga delle concessioni fino al 29 giugno 2023 ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Convenzione di Concessione.
Ne consegue che anche i contratti intercorrenti tra esercenti e concessionari, le cui scadenze sono collegate a quelle delle concessioni, sono prorogati fino a tale data.
Ciò comporta, inoltre, che non possono essere legittimamente negate le eventuali richieste di sostituzione delle AWP già installate presso gli esercizi aventi diversa attività prevalente, qualora tali operazioni di sostituzione avvengano in costanza di rapporto già in essere con il medesimo concessionario.
Peraltro, come già chiarito dalla stessa Regione Emilia-Romagna, anche in caso di cessione dell’attività, il subentro del nuovo esercente nel contratto esistente tra il cedente e il concessionario non equivale a nuova installazione. Gli stessi apparecchi possono essere quindi mantenuti in esercizio fino alla scadenza della concessione (29/06/2023).
Al fine, pertanto, di evitare l’insorgenza di inutili e dispendiosi contenziosi, invitiamo l’amministrazione comunale e gli uffici preposti a tener conto di quanto sopra evidenziato. cdn/AGIMEG