Disegno di legge su protezione investimenti tra Ue e Vietnam: “Se compatibili con accordo di libero scambio, Vietnam può adottare misure per investimenti nel settore dei giochi e delle scommesse”

Arriva alla Camera il disegno di legge di “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019”.

Nel testo si fa riferimento anche al gioco in Vietnam.

Si legge infatti: “Nei seguenti settori o sottosettori o nelle seguenti attività il Vietnam può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l’esecuzione di un investimento disciplinato non conforme all’articolo 2.3 (Trattamento nazionale), purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all’allegato 8 -B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell’accordo di libero scambio: a) quotidiani e agenzie di stampa, servizi di stampa, editoria e teleradiodiffusione, in qualsiasi forma; b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese le videoregistrazioni; c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche; d) servizi di investigazione e vigilanza; e) geodesia e cartografia; f) servizi di istruzione secondaria e primaria; g) ricerca, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas nonché di risorse minerali e naturali; h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione o distribuzione di energia; i) servizi di trasporto di cabotaggio; j) pesca e acquacoltura; k) silvicoltura e caccia; l) lotterie, gioco d’azzardo e scommesse; m) servizi di amministrazione giudiziaria, tra cui i servizi connessi alla nazionalità; n) applicazione in ambito civile; o) produzione di materiali o attrezzature militari; p) esercizio e gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e q) sovvenzioni. 2. Qualora adotti o mantenga in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam non può imporre a un investitore della parte UE, a motivo della sua nazionalità, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente nel momento in cui tale misura entra in vigore”. cdn/AGIMEG