Slot, Tar Piemonte su limiti orari Chieri (TO): “Ragionevole compromesso tra interessi economici del settore e lotta alla ludopatia”

“L’amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. Con questa motivazione il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di una sala giochi di Chieri, in provincia di Torino, contro l’ordinanza del marzo 2017 del Sindaco che ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro ad otto ore giornaliere, dalle ore 14.00 alle 18.00 e dalle ore 20.00 alle 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Per il Tar “il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale. Non sussiste lo sviamento di potere dedotto dalla ricorrente, dal momento che l’ordinanza impugnata è stata dichiaratamente adottata per finalità di contrasto del gioco patologico d’azzardo, e quindi per esigenze di tutela della salute pubblica, così come previsto dalla legge regionale piemontese n. 9 del 2016″. Inoltre, “i dati statistici forniti dalla ASL TO 5 evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia, dal 2014 al 2016, ha riguardato anche l’ambito del Comune di Chieri”. I giudici sottolineano il fatto che “scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco, obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia”. Il ricorso viene quindi dichiarato infondato e respinto. cr/AGIMEG