Slot, Tar Piemonte respinge ricorso contro fasce orarie Leinì (TO): “Adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute e interessi economici degli operatori del settore”

“Scopo dell’ordinanza comunale è quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso contro le fasce orarie di accensione Slot e Vlt a Leinì (TO). A partire dal 5 dicembre 2016, infatti, a seguito dell’ordinanza comunale l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall’esercente all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 24,00, e che nell’ambito di detta fascia oraria l’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS può avvenire esclusivamente tra le ore 14 e le ore 18,00 e tra le ore 20,00 e le ore 24,00, festivi compresi, pena una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per la violazione di ogni apparecchio per il gioco. Per il Tar “la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato l’utilizzo di slot e videolottery rientra nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione comunale, che nel caso di specie non appare intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale e notturna). Rispetto a tali premesse, l’aver comunque consentito l’utilizzo delle slot nella fascia serale 20,00-24,00 non configura un profilo di contraddittorietà o di irragionevolezza del provvedimento, ma se mai un punto di compromesso e di adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica perseguite dall’amministrazione e gli interessi economici degli operatori del settore, e quindi, in definitiva, un sintomo tangibile di proporzionalità della misura adottata. In attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata dallo Stato – proseguono i giudici – non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate; e in ogni caso, come esposto dalla difesa comunale, la Città di Leinì ha concordato la definizione degli orari con numerosi comuni limitrofi (più di trenta), aventi come capofila il Comune di Torino, i quali hanno adottato fasce di utilizzo degli apparecchi da gioco uguali o molto simili a quelle indicate nell’ordinanza sindacale impugnata, proprio al fine di prevenire nei limiti del possibile il fenomeno trasmigratorio paventato dalla ricorrente”. Il Tar sottolinea inoltre come “l’art. 41 della Costituzione afferma il principio della libertà dell’iniziativa economica privata, ma stabilisce che la stessa ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’” e che “gli interventi in materia di contrasto del gioco d’azzardo patologico sono ispirati in via preminente a finalità di tutela della salute”. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di quelli di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco “è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto”. lp/AGIMEG