“Nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuati dal Licenziatario, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive“. E’ quanto stabilito nell’ultima comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha deliberato la conformità al Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, – il cui obiettivo è realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi – recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, alle condizioni e nei limiti esposti in motivazione. cr/AGIMEG