Decreto Fiscale, Raciti (PD): “Nel testo lotteria degli scontrini, proroga gare scommesse e Bingo, aumento Preu slot e vlt e Registro unico degli operatori”

“L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina). L’articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l’applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge”. E’ quanto ha sottolineato in I Commissione il relatore Fausto Raciti (PD) in merito al Decreto Fiscale. “Il Capo II – continua -, recante disposizioni in materia di giochi, comprende gli articoli da 24 a 31. L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere. L’articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes (AWP) di « vecchia generazione », fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto. L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery. L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico. L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. L’articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico. L’articolo 31 affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva”, ha aggiunto.

E’ stato espresso parere favorevole al testo da parte del Comitato per i Pareri in I Commissione. Parere favorevole con osservazioni, che non riguardano le disposizioni sui giochi, invece, da parte della II Commissione. Rinviato l’esame in VI.

L’emendamento Perantoni 27.1 è stato sottoscritto dal deputato Zanichelli. L’emendamento prevede: “ART. 27. Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a): a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2) alla lettera c): a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». b) al n. 2), dopo la parola: «proprietari» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»”.

Presentato invece un subemendamento all’emendamento dei Relatori che rinvia a luglio la lotteria degli scontrini da Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto (FI): “Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2”. cdn/AGIMEG