Decreto Fiscale, Dossier Servizio Studi: “Escluse dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Premi aggiuntivi per pagamenti elettronici”

“L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina). Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 543, che prevedeva l’istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall’art. 18 del decreto-legge n. 119 del 2018. Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 – istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l’intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento. Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Si rammenta che dal 2012 il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011 ha introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, che è stato fissato – da ultimo – nel 12 per cento dall’articolo 6 decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 per alcuni giochi, tra cui le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e all’8 per cento per le vincite al lotto. Il comma 1, lettera b) sostituisce il comma 542. Nel testo previgente la norma innalzava del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria scontrini, in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, rispetto al caso di transazioni effettuate mediante denaro contante. Con la novella in esame, in luogo di elevare le probabilità di vincita, sono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. La lotteria è rivolta, secondo il comma 540, ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015). L’istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al comma 544. Quest’ultimo, come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, rinvia a un provvedimento (non ancora emanato) del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l’istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi. Per la copertura degli oneri si veda la scheda sull’art. 59, comma 3, concernente le disposizioni finanziarie”. E’ quanto sottolineato nel Dossier del Servizio Studio riguardo il Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. “L’articolo 20 – continua -, integralmente sostituito in sede referente, prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. L’istituzione della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020. L’articolo 20 del decreto legge in esame è stato integralmente sostituito in sede referente, eliminando le sanzioni previste dal testo vigente che vengono sostituite da un sistema di segnalazioni, ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente al momento dell’acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal decreto legge n. 201 del 2011. Si ricorda che l’articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Il comma 2 prevede una moratoria alle predette sanzioni per i primi sei mesi di applicazione della lotteria. Esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta, scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi (articolo 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e D.P.R. n. 696 del 1996). Il comma 1, lettera a), posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, intervenendo sui termini previsti dalla legge di bilancio 2017. Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto debbano comunicare all’esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini (comma 1, lettera b)). Al riguardo, si segnala il provvedimento relativo alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini adottato dall’Agenzia delle entrate il 30 ottobre 2019. Come anticipato, il comma 1, lettera c) prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. Si ricorda che i commi da 540 a 544 della legge di bilancio 2017 (legge di bilancio 2017, successivamente modificata) hanno previsto l’istituzione dal 2020 di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L’articolo 19 del provvedimento in esame esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda relativa all’articolo 18 del decreto legge in esame. Si rammenta che dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici, per effetto delle norme contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato nel tempo. Dal 2020 scontrini e ricevute sono sostituiti da un documento commerciale, da emettere esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Tale obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre per gli altri operatori economici esso decorre dal 1° gennaio 2020. Al riguardo, si segnala la Guida allo scontrino elettronico pubblicata dall’Agenzia delle entrate”, conclude. cdn/AGIMEG