Decreto Fiscale, Dossier Servizio Studi: “Divieto per operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali sul territorio nazionale”

“L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. I soggetti destinatari della norma sono, come accennato, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali. Essi hanno l’obbligo di non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. Si tratta dei soggetti privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso”. E’ quanto sottolineato del Dossier del Servizio Studi sul Decreto Fiscale. “La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo – continua – è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nuova disciplina abroga e sostituisce quanto stabilito in materia dall’articolo 24, commi da 29 a 31, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tali commi disponevano l’obbligo – nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame – di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 – in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – imponeva alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Di conseguenza il comma 30 dettava misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 affidava ad uno più provvedimenti interdirigenziali successivi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni. Su tale materia si veda il dossier “La disciplina dei giochi” ed il temaweb dedicato ai giochi”, ha concluso. cdn/AGIMEG