Contenziosi concessionari scommesse ippiche e sportive, proroga scadenza concessioni bingo, slot, scommesse ippiche e sportive, gioco online e giochi numerici. Ecco tutti gli EMENDAMENTI al Dl Agosto

Sono oltre 2.660 gli emendamenti al Decreto Agosto depositati in commissione Bilancio del Senato. Alcuni di questi riguardano anche il settore del gioco. Tra le misure previste per tale settore: la chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive, il riallineamento temporale delle concessioni dei giochi, la proroga delle concessioni dei giochi e le norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici, il rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmissione telematica dei dati per la lotteria degli scontrini. Ecco tutti gli emendamenti:

Rauti, Calandrini (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 11-bis. (Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti :finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Rauti, Calandrini (FdI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 24-bis. (Assunzioni straordinarie presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali) 1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. 2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l’importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell’articolo 114 del presente provvedimento. Conseguentemente all’articolo 114, comma 5, dopo la parola: ”24,” è inserita: ”24-bis,”».

Naturale, Puglia (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 58-bis. (Misure urgenti in materia di agricoltura) 1. La garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/ 2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9. 2. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 2. 4. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, ”Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)”, attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediate atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l’eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l’Istituto procede all’emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 242 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ”de minimis.”. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.».

Naturale, Puglia (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 58-bis. (Misure urgenti in materia di agricoltura) 1. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, 252 ”Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)”, attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediate atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l’eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l’Istituto procede all’emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo (Misto)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l’onerosità dei contratti in essere, i punti vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza.». Conseguentemente all’articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

Pittella, D’Alfonso, Rojc (PD)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi) 1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all’offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) ad), dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge l9 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 423 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall’articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi. 2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022. 3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».

Pichetto Fratin (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Proroga delle concessioni dei giochi) 1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. 2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Pertanto, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall’art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 424 n. 27 del 29 aprile 2020 e dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021. Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. 3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee».

Pichetto Fratin (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici) 1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

de Bertoldi (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Norme in materia di gestione delle finzioni statali sui giochi pubblici) 1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone (FIBP-UDC)

Alla letteraa), anteporre la seguente: «0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ”6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall’articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l’esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni”.». 443 Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: «(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori)».

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone (FIBP-UDC)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n.96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sopprimere la parola: ”esclusivamente”; b) dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento”».

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone (FIBP-UDC)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: ”esclusivamente” con la seguente: ”anche”».

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone (FIBP-UDC)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala”».

Schifani (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente «Art. 100-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale 420 depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 114, comma 4.».

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 105-bis. (Lotteria degli scontrini: trasmissione telematica dei dati) All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ”Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall’esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l’Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l’esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione.”».

cdn/AGIMEG