Consiglio di Stato riabilita i limiti orari a Spirano (BG) e Castel Rozzone (BG): “Il Sindaco ha piena facoltà di adottare provvedimenti di limitazione oraria di slot e vlt”

I Comuni di Spirano e Castel Rozzone, in provincia di Bergamo, hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato per contestare la sentenza del Tar della Lombardia con cui erano stati annullati i provvedimenti sindacali diretti a limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento nel territorio comunale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che “la questione degli orari di apertura e chiusura delle sale gioco è stata già affrontata da questa Sezione. Si è in particolare affermato che le problematiche concernenti la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate costituiscono un terreno particolarmente sensibile e delicato nel quale confluiscono e devono essere adeguatamente misurati una pluralità di interessi – sia privati dei gestori delle predette sale che, in quanto titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, tendono a perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza e il principio dell’affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco – sia, soprattutto pubblici e generali”.

Infine, i giudici hanno stabilito che “è del tutto pacifico il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione su cui non è dato dubitare e che si ricava anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disciplina poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, senza prevedere che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico”.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi e annulla quanto stabilito dalla sentenza del Tar della Lombardia, facendo tornare in vigore i provvedimenti che limitano gli orari di accensione delle slot. ac/AGIMEG