Divieto pubblicità giochi: Consiglio di Stato sospende sanzione da 700.000 euro ma mantiene rimozione video da YouTube. L’ordinanza integrale

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sanzione di 700mila euro inflitta a Top Ads dall’Agcom per il mancato rispetto del divieto di pubblicità dei giochi.

Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello, accogliendo l’istanza cautelare in primo grado per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione della sanzione in ragione della promozione di “molteplici siti di gioco con vincite in denaro” prospettando la possibilità di abbonarsi a servizi a pagamento.

La vicenda risale a qualche mese fa quando AGCOM aveva “ordinato la rimozione dalle piattaforme e dal sito citati dei video contestati, individuati mediante indicazione del relativo link, ingiungendo, altresì, il pagamento della sanzione pecuniaria nell’importo di € 700.000,00“.

Top Ads è titolare di 5 canali sulla piattaforma di condivisione youtube e del sito www.spikeslot.comIl Tar Lazio aveva respinto “l’istanza di sospensione dell’ordinanza ingiunzione adottata dall’Autorità in ragione della promozione di «molteplici siti di gioco con vincite in denaro» prospettando la possibilità di abbonarsi a servizi a pagamento”.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che “il precedente richiamato dal Tar a sostegno dell’impugnato rigetto riguarderebbe solo due dei sei profili di censura oggetto del ricorso di primo grado (in relazione ai quali, vengono comunque censurati i contenuti della sentenza in questione) e che alcuna valutazione sarebbe stata espressa relativamente alle residue doglianze, così come non sarebbero state valutate le esigenze cautelari prospettate in ricorso”.

Inoltre, “pare dubbia l’allegata natura meramente informativa, con esclusione di una componente promozionale, delle condotte contestate dall’Autorità;

che, avuto riguardo alla natura e al numero delle violazioni contestate, non sembrano emergere palesi profili di irragionevolezza nella quantificazione della sanzione pecuniaria, comminata in applicazione del criterio di cui all’art. 8 della L. n. 689/1981;

Valutato, tuttavia, il rilevante importo della sanzione, suscettibile di determinare effetti irreparabili in capo alla Società”.

I giudici hanno quindi ritenuto che “i contrapposti interessi delle parti possano essere contemperati accogliendo l’istanza di sospensione limitatamente all’ingiunto pagamento della sanzione, facendo salva l’efficacia del provvedimento relativamente alla disposta rimozione dei video;

che la sospensione debba essere subordinata alla prestazione di una garanzia nelle forme di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore dell’amministrazione per l’importo di € 700.000 (settecentomila) da prestarsi da parte di istituto bancario o assicurativo a ciò regolarmente autorizzato entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza”.

Sospeso quindi parzialmente il provvedimento di AGCOM, nella parte del pagamento della sanzione, ma confermata la rimozione dei video pubblicati su YouTibe da Top Ads.

L’ordinanza integrale

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8950 del 2022, proposto da

Top Ads Ltd, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Lepore e Marco Ripamonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06730/2022, resa tra le parti;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Rilevato:

che l’odierna appellante, titolare di n. 5 canali sulla piattaforma di condivisione youtube e del sito www.spikeslot.com, impugna l’ordinanza, in epigrafe specificata, con la quale il Tar per il Lazio respingeva l’istanza di sospensione dell’ordinanza ingiunzione adottata dall’Autorità in ragione della promozione di «molteplici siti di gioco con vincite in denaro» prospettando la possibilità di abbonarsi a servizi a pagamento;

che l’Autorità ordinava all’appellante la rimozione dalle piattaforme e dal sito citati dei video contestati, individuati mediante indicazione del relativo link, ingiungendo, altresì, il pagamento della sanzione pecuniaria nell’importo di € 700.000,00;

che viene in questa sede dedotto (in estrema sintesi) che il precedente richiamato dal Tar a sostegno dell’impugnato rigetto riguarderebbe solo due dei sei profili di censura oggetto del ricorso di primo grado (in relazione ai quali, vengono comunque censurati i contenuti della sentenza in questione) e che alcuna valutazione sarebbe stata espressa relativamente alle residue doglianze, così come non sarebbero state valutate le esigenze cautelari prospettate in ricorso;

Considerato, all’esito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, e impregiudicata ogni successiva valutazione del Tar in sede di merito:

che la circostanza che l’operatore responsabile della condotta contestata abbia sede in un altro Stato non pare possa determinare l’invocato effetto preclusivo all’applicazione della sanzione;

che pare dubbia l’allegata natura meramente informativa, con esclusione di una componente promozionale, delle condotte contestate dall’Autorità;

che, avuto riguardo alla natura e al numero delle violazioni contestate, non sembrano emergere palesi profili di irragionevolezza nella quantificazione della sanzione pecuniaria, comminata in applicazione del criterio di cui all’art. 8 della L. n. 689/1981;

Valutato, tuttavia, il rilevante importo della sanzione, suscettibile di determinare effetti irreparabili in capo alla Società;

Ritenuto:

che, per quanto precede, i contrapposti interessi delle parti possano essere contemperati accogliendo l’istanza di sospensione limitatamente all’ingiunto pagamento della sanzione, facendo salva l’efficacia del provvedimento relativamente alla disposta rimozione dei video;

che la sospensione debba essere subordinata alla prestazione di una garanzia nelle forme di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore dell’amministrazione per l’importo di € 700.000 (settecentomila) da prestarsi da parte di istituto bancario o assicurativo a ciò regolarmente autorizzato entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie in parte l’appello (Ricorso numero: 8950/2022) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza cautelare in primo grado.

cdn/AGIMEG