Divieto pubblicità gioco, AGCOM: maxi multa per canale Youtube e sito Spikeslot.com. Il provvedimento integrale

AGCOM ha deliberato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una società per la violazione della disposizione normativa contenuta nel Decreto Dignità di divieto di pubblicità del gioco. L’Autorità ha elevato una sanzione del valore di 700mila euro ai danni di canali Spike diffusi su YouTube e presso il sito internet www.spikeslot.com.

“VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000””, si legge nella delibera.

“VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f), nella quale si è evidenziato che “in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali” e la lettera h) in cui si afferma che “la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTO l’atto di contestazione n. 04/22/DSDI – Proc. 6/FDG del 14 marzo 2022, notificato in pari data, recante “contestazione alla società, per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87”, notificato in data 14 marzo 2022, con il quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del Decreto dignità;

VISTO, altresì, l’atto di contestazione n. 03/22/DSDI – Proc. 5/FDG, recante “contestazione alle società Google Inc, Google Ireland limited e Google Italy S.r.l., per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87”, notificato in data 28 febbraio 2022, con il quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del fornitore di servizi di condivisione video YouTube della società Google Ireland in qualità di “proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione” ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto dignità;

SENTITA in audizione la Società in data 24 marzo 2022, in accoglimento della richiesta formulata con nota prot. n. 95715 del 21 marzo 2022”, aggiunge.

“VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni formulata ex articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 pervenuta con nota dell’11 aprile 2022 (prot. n. 121671) e successivamente integrata in data 30 giugno 2022 (prot. n. 204198);

VISTA la memoria trasmessa dalla Società in data 14 aprile 2022 (prot. n.126291)”, sottolinea.

“CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto contestazione n. 04/22/DSDI – Proc. 6/FDG in ordine alla intervenuta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, citato “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

RILEVATO che nel caso in oggetto, non essendo possibile quantificare il valore della pubblicità trova applicazione la previsione recata dal citato comma 2 secondo cui la sanzione, per ogni violazione, è pari a euro 50.000 (cinquantamila/00);

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: “ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, con riferimento alla condotta accertata per ciascuno dei canali Spike diffusi su YouTube e presso il sito internet www.spikeslot.com, si deve applicare il c.d. cumulo giuridico in quanto la condotta illecita, che si caratterizza per una pluralità di azioni poste in essere dalla Società con cadenza giornaliera senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per l’unicità del fine o dell’effetto, nonché dell’arco temporale di svolgimento, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d’azzardo e scommesse;

RILEVATO altresì che le 7 violazioni realizzate tramite i 5 canali “verificati” e “partner” di Google presenti sulla piattaforma di condivisione video YouTube (come emerge dal verbale di accertamento del 24 febbraio 2022) e tramite il sito internet www.spikeslot.com (nelle 2 giornate di accertamento, come emerge dai verbali delle giornate 9 e dell’11 marzo 2022), costituiscono tutte condotte illecite autonome da cui discende l’applicazione del c.d. cumulo materiale; RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 8 della legge 689/81, di dover aumentare al doppio, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), secondo il criterio del cumulo giuridico, la sanzione amministrativa pecuniaria in ragione della quantità di video diffusi, del numero di visualizzazioni, abbonati e iscritti a ciascun canale e dell’enorme quantità di video e banner pubblicitari volti a promuovere siti con vincite in denaro presenti sul sito internet www.spikeslot.com;

RITENUTO, altresì , di dover complessivamente determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 700.000,00 (settecentomila/00), corrispondente all’importo di 50.000 (cinquantamila/00) previsto per la singola violazione aumentato al doppio, euro 100.000,00, (centomila/00), secondo il criterio del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689/1981, moltiplicato per i 5 canali YouTube in cui è stata rilevata, nella giornata del 24 febbraio 2022, la violazione e per le 2 giornate del 10 e 11 marzo 2022, per quanto riguarda il sito internet www.spikeslot.com, secondo il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, al netto di ogni altro onere accessorio”, aggiunge.

“RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 04/22/DSDI nella misura corrispondente ad euro 100.000 (centomila/00) per ciascuna delle 7 violazioni riscontrate, per un totale di euro 700.000,00 (settecentomila/00), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689; VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA alla società, quale titolare dei canali YouTube sopra descritti nonché del sito internet www.spikeslot.com, di: – cessare la condotta contestata; – qualora la Società non vi abbia già provveduto, rimuovere entro e non oltre 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube”, nonché presso il sito internet www.spikeslot.com, tutti i video oggetto di contestazione ancora disponibili e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata [email protected]; – rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” nonché presso il sito www.spikeslot.com tutti i propri video aventi contenuti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96; – pagare la sanzione amministrativa di euro 700.000,00 (settecentomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96;

DIFFIDA la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate”.

Ecco il documento integrale. cdn/AGIMEG