AGCOM, pubblicità ad apertura nuova sala slot: multata azienda e società committente della cartellonistica. Il provvedimento integrale

Cartellonistica per pubblicizzare l’apertura di una nuova sala slot. L’AGCOM ha sanzionato sia l’azienda della sala sia la società alla quale era stata commissionata la pubblicità. La multa commissionata era di 50mila euro, ma è stata pagata in misura ridotta a 16.667 euro.

Ecco il testo integrale del provvedimento che AGCOM ha chiuso nei giorni scorsi:

“VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” e che, al comma 2, prevede che “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

RILEVATO, pertanto, che il già menzionato comma 2 individua come responsabili della violazione del divieto una pluralità di soggetti e segnatamente “committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività””, si legge nella delibera.

“VISTA la segnalazione del 16 dicembre 2021 (prot. n. 0487112) nella quale si segnala che «in data 14/12/2021, a San Zeno Naviglio risultava presente un camion vela che pubblicizza l’apertura dell’esercizio di sala dedicata ex art. 88 “Las Vegas By Caronte”;

VISTA la segnalazione dell’ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Giochi del 4 febbraio 2022 (prot. n. 38725) nella quale si segnala “la presenza in data 14 dicembre 2021 a San Zeno Naviglio (BS) in via Caselle, 27 di un camion vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato LAS VEGAS BY CA’ ROTONDA, sito in Roncadelle (BS) via Vittorio Emanuele II, 18 – Centro 2000”;

VISTA la relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Beni e Servizi del 28 febbraio 2022 (prot. n. 71867) dalla quale emerge la completa ricostruzione dei fatti e l’esatta qualificazione giuridica delle fattispecie segnalate ed in particolare che: – la società che ha dichiarato di essere il soggetto titolare del sopra citato esercizio, in qualità di unità locale, che ha come “attività principale quella di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, specificatamente: Sala VLT (videolottery ndr) dedicata” ; – la predetta società ha commissionato un servizio pubblicitario alla società e che «dal contratto di commissione pubblicitaria trasmesso dall’ADM, si rileva che il servizio pubblicitario commissionato è stato espletato nelle giornate dal 13 al 18 dicembre 2021 (per un totale di giorni 6), mediante l’esposizione di un cartellone pubblicitario di dimensioni 530 x 280 cm, posto su un “camion a vela”» e che «dalla proposta di fattura, si rileva che il costo totale della prestazione è pari a euro 1013,60 (imponibile euro 830,00, IVA euro 182,06)»;

VISTA la Contestazione n. 5/22/DSDI – Proc. n. 7/FDG, del 17 marzo 2022, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alle società quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, e “committente del servizio pubblicitario” e al soggetto concessionario pubblicitario e “proprietario del mezzo di diffusione” del servizio pubblicitario in oggetto, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver effettuato, nei giorni 13 e 18 dicembre 2021, pubblicità relativa al gioco d’azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso un camion vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato VLT/SLOT”, aggiunge.

“ CONSIDERATO che nel procedimento in esame, come chiarito anche nell’atto di contestazione, le parti hanno facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/81. In particolare, nel caso di specie, il pagamento in misura ridotta è ammesso, per ciascun soggetto, nella misura pari ad un terzo dell’importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, vale a dire euro 50.000,00 (cinquantamila/00) posto che il 20% del valore della pubblicità (pari a euro 1.012,60, di cui: imponibile euro 830,00 e IVA euro 182,06) è inferiore al predetto presidio sanzionatorio previsto dalla norma come minimo edittale da irrogare a fronte di una accertata violazione;

PRESO ATTO che le società hanno inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento e pagando, ciascuna, una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge e in particolare: – la società – dopo aver esercitato il diritto di difesa, mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 111488 del 1° aprile 2022) – ha trasmesso, in data 16 maggio 2022 (prot. n. 156720) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.667,00 (sedicimilaseicentosessantasette/00) con riferimento alla suindicata violazione;

– la seconda società – dopo aver esercitato il diritto di difesa, mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 118419 del 7 aprile 2022) e presentato le proprie memorie difensive in data 12 aprile 2022 (prot. n.124503) – ha trasmesso, in data 18 maggio 2022 (prot. n. 160796) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 12 maggio 2022, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.667,00 (sedicimilaseicentosessantasette/00) con riferimento alla suindicata violazione”, conclude.

“DELIBERA l’archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 5/22/DSDI – Proc. n. 7/FDG, del 17 marzo 2022, nei confronti delle società”. cdn/AGIMEG