Il Consiglio di Stato ritiene “che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”. Lo scrivono i giudici di Palazzo Spada interpellati sul ricorso di un CTD cui la Questura di Napoli ha negato la licenza di Pubblica Sicurezza nel giugno del 2012. La titolare del CTD di Napoli che si è vista respingere la richiesta dell’88 TULPS per “l’esercizio dell’attività di trasmissione dati inerenti scommesse a quota fissa su eventi sportivi sito in Napoli per conto di una società austriaca”, ha impugnato il provvedimento emesso dal questore. Il Ministero dell’Interno ha quindi rilevato “in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso straordinario, diretto contro atto impugnabile con ricorso gerarchico al prefetto, e quindi non definitivo e non direttamente impugnabile con ricorso straordinario”. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, dunque, “l’eccezione del Ministero è fondata”. Nella specie, “sussistendo un rapporto di subordinazione funzionale tra questore e prefetto contro il provvedimento era esperibile il ricorso al prefetto – in alternativa al ricorso al tribunale amministrativo regionale, davanti al quale possono essere impugnati anche gli atti non definitivi – come del resto era indicato in calce al provvedimento. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile”. rg/AGIMEG