CGE, da rifare il processo sull’uso marchio della National Lottery inglese. Violate le regole del contraddittorio

E’ stata annullata la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2012, sull’uso del band con la mano che sorride da parte della National Lottery Commission, e la causa viene rinviata allo stesso Tribunale dell’UE “affinché quest’ultimo statuisca sulla fondatezza del ricorso”. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia pronunciandosi sul ricorso intentato dall’UAMI, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno. Alla base della decisione della CGE, il fatto che il Tribunale non abbia di fatto consentito all’UAMI di presentare le proprie osservazioni su una sentenza della Corte di Cassazione italiana (la n. 13912 del 14 giugno del 2007) che forniva un’interpretazione dell’art. 2704 del Codice Civile italiano, in materia di opponibilità a terzi di una scrittura privata.

La controversia sul marchio nasce infatti nel 2007, alla registrazione da parte della National Lottery Commission inglese (NLC) si oppose infatti un soggetto italiano, che asseriva di vantare un diritto su un brand simile fin dal 1986. L’istanza di annullamento della registrazione venne all’epoca accolta dall’UAMI, in virtù soprattutto di un contratto in forma di scrittura privata – risalente appunto al settembre 1986 – con cui l’autore del marchio ne cedeva l’utilizzo ai uno dei soggetti richiedenti la nullità. La NLC tuttavia ha sempre contestato una serie di anomalie, prima fra tutte il fatto che la scrittura privata fosse stata spedita di domenica.

Per la CGE è contrario ai principi del giusto processo il fatto che l’UAMI non abbia potuto esprimere la propria posizione sull’interpretazione che della norma italiana ha dato la Cassazione. “Il contenuto della sentenza del 14 giugno 2007” si legge nella sentenza, “è stato determinante nel ragionamento del Tribunale. Quest’ultimo ha ritenuto che la commissione di ricorso avrebbe potuto attribuire maggiore importanza alle anomalie contestate dalla NLC e che occorresse pertanto annullare la decisione controversa, proprio perché esso ha constatato che la commissione di ricorso non aveva tenuto conto di tale giurisprudenza, in base alla quale la prova circa la mancata correttezza della data del timbro postale può essere fornita senza dover ricorrere alla querela di falso”. rg/AGIMEG