CGARS: “La licenza di raccolta di gioco pubblico può essere revocata per la perdita dei requisiti soggettivi previsti per il suo rilascio”

Al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana è stato presentato un ricorso di un esercente di un’attività di gioco che ha contestato il provvedimento con cui, il Tar della Regione siciliana, aveva revocato la sua licenza. Il Consiglio ha stabilito: “Ad un primo e sommario esame appare plausibile la tesi secondo cui la licenza di P.S. per attività di gioco possa essere revocata non solo per abuso ma anche per la perdita dei requisiti soggettivi inizialmente previsti per il suo rilascio, così come appaiono scevre da palesi profili di abnormità le valutazioni svolte dall’Organo statale in relazione alla figura e alle attitudini del soggetto. Dal contenuto dell’art. 11 T.U.L.P.S. è possibile individuare una generale ed ampia discrezionalità che caratterizza il potere dell’Amministrazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni e delle licenze di pubblica sicurezza che, ad un primo esame, rende il provvedimento impugnato scevro dai lamentati vizi. Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.” Ritenendo che la perdita dei requisiti necessari per la concessione della licenza siano sufficienti per la revoca della stessa, il CGARS ha respinto l’appello del ricorrente. ac/AGIMEG