La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha esteso anche al bookmaker austriaco Goldbet Sportwetten i principi enunciati nella sentenza Costa Cifone, in virtù dell’ordinanza che la stessa Corte di Giustizia ha emesso il 16 febbraio 2012. La Suprema Corte, nelle motivazioni sul caso Antelli pubblicate il 18 marzo scorso, ha riconosciuto che i principi della sentenza della CGE vanno applicati a Stanley, spiegando che si tratta di una decisione “obbligata”. Ma poi ha aggiunto che “Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con l’ordinanza del 16.2.2012 (pronunciata nella causa c-413/2010) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonché nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa – Cifone (già prima evocata). Tuttavia – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten gbbh perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’AAMS in applicazione del D.L.4.7.06 n.223”. La Cassazione ha sottolineato quindi che la vicenda Goldbet si differenzi per alcuni aspetti da quella di Stanley: il bookmaker austriaco infatti partecipò alla gara Bersani, ma subì poi la revoca delle concessioni, dal momento che – “in violazione dello schema di convenzione“ – non aveva rinunciato alla rete dei CED. La CGE tuttavia, ha concluso la Cassazione, “di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice”. L’avv.Marco Ripamonti, legale di GoldBet, ha espresso soddisfazione per la sentenza. “La stessa Corte di Cassazione” ha commentato, “in pronunce successive alla Sentenza Cifone, aveva affermato la non applicabilità tout cort della Sentenza CE a tutti gli operatori esteri in ambito UE, bensì soltanto a quei soggetti effettivamente discriminati dalla Gara Bersani. Da ciò, però, l’inevitabile applicazione dei principi stessi proprio a Goldbet, in piena linea con il dettato della Corte CE sul caso Zungri ed avendo offerto, la società austriaca, ampia dimostrazione circa gli aspetti discriminatori concretamente e direttamente subiti”. Ripamonti ha quindi ricordato che di fronte alla Cassazione sono intervenute Snai e Stanley, le cui tesi “sono state evidentemente disattese dalla stessa Suprema Corte di Cassazione”. rg/AGIMEG