“La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), all’articolo 1, istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiamata a operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell’editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e, più recentemente, delle poste. Il comma 6 dell’articolo 1 individua le competenze dell’Autorità, prevedendo alla lettera c), n. 12, che entro il 30 giugno di ogni anno l’Autorità medesima presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull’attività svolta e sui programmi di lavoro. Il medesimo comma 6 stabilisce altresì che la relazione contenga, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario. L’articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale – istituita dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 – cui erano state trasferite le funzioni di regolamentazione del settore postale, in precedenza affidate al Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, e le ha attribuite all’AGCOM, che pertanto esercita anche le attività di vigilanza e di regolamentazione del mercato postale. L’AGCOM rappresenta un organismo complesso, quanto a obiettivi assegnati dalla legge, competenze attribuite, funzioni svolte, rapporti con gli stakeholder e reti istituzionali di cui fa parte a livello nazionale ed internazionale. Si richiamano, a seguire, talune norme attinenti specifiche competenze esercitate dall’Autorità. L’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha assegnato all’Autorità il compito di costituire, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati e successiva verifica, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet fisse e mobili di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. L’Autorità ha pertanto realizzato e reso disponibile online da gennaio 2017 una banca dati delle infrastrutture nazionali di telecomunicazione (Broadband Map) in formato aperto che consente agli utenti (cittadini, imprese, istituzioni), attraverso un apposito sistema cartografico, di visualizzare l’offerta dell’accesso ad internet sull’intero territorio nazionale, attraverso valutazioni comparative sulle diverse tecnologie e velocità disponibili. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), all’articolo 1, comma 545, ha conferito all’Autorità poteri di accertamento e contrasto – prevedendo specifiche sanzioni – di attività illecite o non autorizzate messe in opera nel mercato secondario dei biglietti di eventi di intrattenimento, venduti tramite reti di comunicazione elettronica da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione. L’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), integrata e modificata dalla legge n. 145 del 2018, ha attribuito all’AGCOM la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo in ambito nazionale e locale (PNAF). Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all’articolo 9, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, attribuendo all’AGCOM lo svolgimento delle attività di vigilanza e sanzionatorie in ordine al rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. L’articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha attribuito all’AGCOM nuove responsabilità in tema di monitoraggio, regolamentazione e vigilanza dei mercati delle comunicazioni elettroniche in relazione alle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Con specifico riferimento alla tutela del diritto d’autore online, si ricorda che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 195- bis, ha riconosciuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di ordinare, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all’articolo 1, comma 515, ha modificato la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità, assegnando a quest’ultima competenze in materia di applicazione nell’ordinamento italiano del regolamento (UE) 2019/1150, noto anche come regolamento Platform to Business (P2B), a tutela degli utenti commerciali che usufruiscono di servizi di intermediazione e di motori di ricerca forniti da piattaforme online che, anche se non stabilite nel nostro Paese, offrono servizi in Italia”. E’ quanto si legge nelle relazioni al parlamento da obbligo di legge sull’attività di controllo parlamentare pubblicate alla Camera. cdn/AGIMEG