Bingo, Tar Lazio concede sospensiva ad alcune sale: in attesa della Corte di Giustizia UE il canone mensile di concessione resta a 2.800 euro

Diverse sale bingo hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia ha rigettato l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere “in via temporanea” il versamento dell’importo mensile di € 2.800,00 a titolo di canone concessorio in luogo dell’importo mensile di € 7.500,00.

Il Tribunale ha ricordato che le parti ricorrenti ritengono “che le disposizioni nazionali che hanno aumentato il canone mensile di concessione, senza consentire la possibilità di ridefinire le condizioni economiche del rapporto concessorio, priverebbero il concessionario di ogni strumento di tutela della propria attività imprenditoriale compromessa da causa di forza maggiore e quindi sarebbero in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio di effettività della tutela”.

A tal proposito “il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264, 10263, 10261), “dubita”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”.

Dunque, “la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide”.

Infine, “per le ragioni su esposte, è opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro giudice in relazione alle medesime disposizioni poste a fondamento della decisione amministrativa impugnata nella causa in esame”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea. ac/AGIMEG